Normativa e privacy

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Riferimenti di legge

  • Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 (Programma statistico nazionale);
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;
  • Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni” – art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche);
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” – art. 1, commi da 227 a 237;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2023, di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022, Aggiornamento 2022 e dei collegati elenchi delle rilevazioni con obbligo di risposta e dei lavori (Sdi e Sda) per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 (Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 201 del 28 agosto 2023).

Obbligo di risposta e sanzioni

  • La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 2020‑2022 – Aggiornamento 2021-2022 (codice IST-02575), approvato con DPR 15 dicembre 2022. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa
  • La fornitura dei dati richiesti dall’Istat è obbligatoria ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e del DPR 11 luglio 2023 di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022, Aggiornamento 2022; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 11 luglio 2023 (allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2020-2022, Aggiornamento 2022 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta”). L’elenco delle indagini per le quali, in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa è consultabile alla pagina https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa.
    Per ciascuna rilevazione sono riportati i “soggetti sanzionabili”.
  • Decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione dei questionari indicato nella lettera informativa e fissato al 20 ottobre 2023, questo Istituto attiverà la procedura per l’accertamento delle violazioni dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/89 ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica sopra citata (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e DPR 15 dicembre 2022), tenendo conto anche delle indicazioni fornite con la Circolare tecnica relativamente alla modalità di compilazione.

Trattamento dei dati

  • I dati trattati dall’Istat per le finalità del Censimento delle Istituzioni pubbliche – Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche – sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989). Base giuridica: i dati sono trattati per la produzione di informazione statistica ufficiale e, quindi, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato all’Istat (art. 1, comma 2, e art. 15 d.lgs. n. 322/1989); l’indagine è inserita nel Programma statistico nazionale 2020 – 2022, aggiornamento 2022 (codice IST 02575), approvato con DPR 11 luglio 2023. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile all’indirizzo: https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa.
  • Fonte dei dati: Le unità osservate sono costituite da quelle iscritte nella lista estratta dal Registro statistico Asia Istituzioni pubbliche (codice PSN IST- 01944), realizzato dall’Istat attraverso l’integrazione di una molteplicità di fonti amministrative. Le principali fonti amministrative e statistiche che contribuiscono alla creazione della lista censuaria: a) Elenco Istat delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (lista S.13); b) Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – Siope (canale diretto utilizzato per alimentare le unità core, classificate nel settore istituzionale S.13); c) Censimento IP (lista delle unità rilevate nell’edizione precedente); d) Indice dei domicili digitali della PA (realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale – Agid, include variabili anagrafiche, territoriali e di contatto di numerosi enti); e) Indagine Istat Riddcue, ovvero la rilevazione di informazioni, documenti e dati per la classificazione delle unità economiche (ultime 3 edizioni disponibili); f) Database Istat delle partecipate pubbliche; g) Registro delle istituzioni non profit (al fine di evitare eventuali sovrapposizioni).
  • Diffusione dei dati: I dati saranno diffusi dall’Istat anche in forma disaggregata, nei limiti di quanto indicato nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n.322/1989. I risultati del Censimento saranno diffusi dall’Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 232, lett. c) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  • Comunicazione dei dati: La comunicazione dei dati elementari sarà effettuata da Istat in conformità alla normativa in materia di accesso ai dati elementari trattati per finalità statistiche e di segreto statistico (art. 5 ter Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33).
  • I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche.