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Normativa e privacy
- Regolamento (CE) n. 696/1993 del Consiglio del 15 marzo 1993 relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità.
- Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese.
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 (Programma statistico nazionale).
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni” – art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche).
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” – art. 1, commi da 227 a 237.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2025, di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025, Aggiornamento 2024-2025 e del collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta e dei lavori (Sdi e Sda) per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 (Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 296 del 22 dicembre 2025).
- La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 2023-2025, Aggiornamento 2024-2025 (codice IST-02575), approvato con DPR 6 novembre 2025. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: https://www.istat.it/listituto/organizzazione/normativa/.
- La fornitura dei dati richiesti dall’Istat è obbligatoria ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e del DPR 6 novembre 2025 di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025, aggiornamento 2024-2025; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 6 novembre 2025 (allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2023-2025, aggiornamento 2024-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta”). L’elenco delle indagini per le quali, in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa è consultabile alla pagina https://www.istat.it/listituto/organizzazione/normativa/. Per ciascuna rilevazione sono riportati i “soggetti sanzionabili”.
- Decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione dei questionari indicato nella lettera informativa e fissato al 30 ottobre 2026, questo Istituto attiverà la procedura per l’accertamento delle violazioni dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/89 ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica sopra citata (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e DPR 6 novembre 2025), tenendo conto anche delle indicazioni fornite con la Circolare tecnica relativamente alla modalità di compilazione.
- I dati trattati dall’Istat per le finalità del Censimento delle Istituzioni pubbliche – Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche – sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989).
- I dati sono trattati per la produzione di informazione statistica ufficiale e, quindi, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato all’Istat (art. 1, comma 2, e art. 15 d.lgs. n. 322/1989); l’indagine è inserita nel Programma statistico nazionale 2023–2025, aggiornamento 2024-2025 (codice IST 02575), approvato con DPR 6 novembre 2025. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: https://www.istat.it/listituto/organizzazione/normativa/.
- Le unità osservate sono estratte dal Registro statistico Asia Istituzioni pubbliche. Le principali fonti amministrative e statistiche che contribuiscono alla creazione della lista censuaria sono: a) Elenco Istat delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (lista S.13); b) Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – Siope (canale diretto utilizzato per alimentare le unità core, classificate nel settore istituzionale S.13); c) Censimenti permanenti delle unità economiche – Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche, codice IST-02575 (lista delle unità rilevate nell’edizione precedente); d) Indice dei domicili digitali della PA (realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale – Agid, include variabili anagrafiche, territoriali e di contatto di numerosi enti); IST-02634 Registro statistico dell’occupazione delle unità economiche (Asia-occupazione) per la fase di controllo.
- Diffusione dei dati: i dati saranno diffusi dall’Istat in forma aggregata e comunque secondo modalità che non rendano possibile risalire alle unità statistiche che li forniscono o a cui si riferiscono. Ove risulti necessario per soddisfare le particolari esigenze conoscitive individuate nel Programma statistico nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 322/1989, i dati risultanti dal censimento potranno essere diffusi dall’Istat anche in forma disaggregata, ossia con frequenza inferiore alle tre unità, nei limiti e con le modalità indicati nello stesso Programma statistico nazionale.
- Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.