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Censimenti

Normativa, privacy e trattamento dei dati personali

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
  • Piano Generale del Censimento permanente delle imprese approvato dal Consiglio dell’Istat in data 23 settembre 2025
  • Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità
  • Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni amministrative), art. 13 (Programma statistico nazionale
  • DPR n. 166 del 7 settembre 2010 Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica
  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
  • Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
  • Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni – art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)
  • Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale – Allegato A.4 al D.lgs. n. 196/2003
  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2024, di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025 e dei collegati elenchi delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati e dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2024 – serie generale – n. 268).

L’obbligo per le imprese di fornire i dati su richiesta delle autorità statistiche è previsto in Italia e in molti Paesi europei per tutelare la qualità delle rilevazioni statistiche e produrre informazioni dotate dei necessari requisiti di accuratezza.

Nell’ordinamento italiano l’obbligo di risposta per le indagini previste dal Programma statistico nazionale è sancito dall’art. 7 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 per i soggetti pubblici e per i soggetti privati individuati tramite apposito elenco allegato al PSN annualmente. Tale obbligo non sussiste per particolari categorie di dati (sensibili e giudiziari).

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito:

La violazione di tale obbligo è sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del citato DPR 24 settembre 2024 – allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2023-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta  – dove è possibile consultare i rispettivi elenchi in vigore. Nell’elenco contenente le indagini per le quali, in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, per ciascuna rilevazione sono riportati i soggetti sanzionabili e gli eventuali valori dimensionali previsti per avviare il procedimento di accertamento.

Decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione dei dati – le ore 17:00 del 3 marzo 2026 -, questo Istituto attiverà la procedura per l’accertamento delle violazioni dell’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica sopra citata (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e DPR 24 settembre 2024), tenendo conto dei valori soglia esplicitati nel PSN in vigore e del numero di addetti afferenti a ciascuna unità di rilevazione  presenti nelle fonti statistiche dell’Istat al momento dell’avvio della rilevazione. Per verificare il numero di addetti utilizzato dall’Istat al fine della sanzionabilità è possibile consultare la Nota esplicativa sulla definizione del calcolo degli addetti.

I dati trattati dall’Istat per le finalità del Censimento permanente delle unità economiche – Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese – sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003).

Informazioni sul trattamento dei dati personali rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito Regolamento:

  • Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è l’Istat – Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha designato al trattamento dei dati personali, rispettivamente, il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003).
  • Responsabile della protezione dei dati: il Responsabile della protezione dei dati Istat è raggiungibile ai seguenti indirizzi: Istat – Responsabile della protezione dei dati, via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma; e-mail: responsabileprotezionedati@istat.it; PEC: responsabileprotezionedati@postacert.istat.it.
  • Finalità del trattamento: i dati richiesti serviranno a completare il quadro informativo prodotto attraverso i Registri statistici dell’Istat costituiti da dati prevalentemente quantitativi sulla struttura delle imprese.
  • Base giuridica: i dati sono trattati per la produzione di informazione statistica ufficiale e, quindi, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato all’Istat (art. 1, comma 2, e art. 15 d.lgs. n. 322/1989); l’indagine è inserita nel Programma statistico nazionale 2023 – 2025 (codice IST-02623), approvato con DPR 24 settembre 2024. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito dell’Istat alla sezione Normativa.
  • Fonte dei dati: per l’estrazione del campione del Censimento permanente delle unità economiche – Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese si ricorrerà a un’estrazione casuale minima dei dati dal Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle imprese (FRAME SBS) – IST-02783, ossia solamente di quei dati funzionali alla definizione del disegno campionario e alla spedizione sia della lettera informativa che dei promemoria di cortesia.
  • Responsabili del trattamento: è designata responsabile del trattamento la Ennova S.p.A. che collabora con l’Istat gestendo il numero gratuito 1510 e fornendo assistenza ai rispondenti.
  • Diffusione dei dati: i dati saranno diffusi dall’Istat anche in forma disaggregata, nei limiti di quanto indicato nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n.322/1989.
  • Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati dall’Istat, esclusivamente per fini statistici, ai soggetti del Sistema statistico nazionale (art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 322/1989); i medesimi dati potranno inoltre essere comunicati, per finalità di ricerca scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013.
  • Conservazione dei dati: per la finalità della presente indagine, i dati saranno conservati in forma personale per 120 mesi al termine della rilevazione. Saranno inoltre conservati dati in forma personale per 360 mesi, in quanto necessari per ulteriori trattamenti statistici dell’Istituto utili a rapporti di analisi come il Rapporto Annuale e il Rapporto sulla competitività.
  • Diritti degli interessati e diritto di reclamo: l’Istat garantisce, nei limiti previsti dal Regolamento, l’esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15 e ss.), ad esclusione del diritto di opposizione al trattamento (art. 21, par. 6) e di quello di portabilità dei dati (art. 20, par. 3). L’esercizio del diritto di rettifica è garantito secondo le modalità indicate all’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e all’art. 11 delle “Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003). Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al Responsabile della protezione dei dati dell’Istat agli indirizzi sopra indicati. L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 77 e art. 79 Regolamento).

Eventuali integrazioni delle informazioni relative al trattamento dei dati saranno rese disponibili su questa pagina.

Nota esplicativa sulla definizione del calcolo degli addetti ai fini della sanzionabilità

Le unità statistiche coinvolte nella rilevazione sono estratte con tecnica probabilistica dal Registro statistico delle imprese, aggiornato annualmente dall’Istat attraverso un processo di integrazione di fonti di diversa natura.
La sanzionabilità dell’unità di rilevazione è definita sulla base di un valore soglia relativo al numero di addetti, così come esplicitato nel PSN in vigore.
Il numero di addetti di ciascuna impresa è desunto dal Registro statistico aggiornato all’ultimo anno disponibile ed è calcolato come media annua sulla base di diverse fonti amministrative, tra cui quelle sui contributi previdenziali. Per la definizione statistica di addetto si rimanda al Glossario Istat.

Di seguito la funzione per visualizzare per ciascuna impresa coinvolta nella rilevazione il numero di addetti risultante dal calcolo dell’Istat. Le unità sono identificate dal codice impresa presente nella lettera informativa ricevuta.

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