L’accesso civico è un diritto introdotto dal d.lgs. 33/2013, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016. In base ad esso l’Istat è tenuto a garantire:
- l’accesso civico semplice che consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati nei casi in cui la stessa sia stata omessa;
- l’accesso civico generalizzato che consente a chiunque di accedere a documenti, informazioni o dati detenuti dall’Istat, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione, allo scopo di esercitare un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Istat per la riproduzione su supporti materiali.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato) deve essere redatta utilizzando il modulo specifico e allegando copia fotostatica di un documento di identità:
- Modulo per la richiesta di accesso civico semplice [ odt | pdf ]
- Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato [ odt | pdf ]
In caso di omessa o parziale pubblicazione, la richiesta di accesso civico semplice deve essere inoltrata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza all’indirizzo di posta elettronica accessocivico@istat.it, oppure trasmessa via posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo accessocivico@postacert.istat.it.
La richiesta di accesso civico generalizzato va inviata all’indirizzo di posta elettronica accessocivico@istat.it oppure trasmessa, alternativamente:
- all’indirizzo Pec accessocivico@postacert.istat.it;
- all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico (comunica@istat.it).
L’amministrazione è tenuta a concludere, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso che, nei casi di accoglimento parziale, differimento o diniego, deve contenere adeguata motivazione.
Sollecito e richiesta di riesame
La norma prevede inoltre la possibilità di inoltrare sollecito per l’eventuale mancato riscontro alla richiesta di accesso civico semplice:
Nell’eventualità di accoglimento parziale, di diniego, o di mancata risposta entro i termini ad una istanza di accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza all’indirizzo di posta elettronica resp.anticorruzione@istat.it o all’indirizzo Pec anticorruzione@postacert.istat.it:
Registro degli accessi
- Anno 2021 – 3° e 4° trimestre
- Anno 2021 – 1° e 2° trimestre
- Anno 2020 – 3°-4° trimestre
- Anno 2020 – 1°-2° trimestre
- Anno 2019 – 3°-4° trimestre
- Anno 2019 – 2° trimestre
- Anno 2019 – 1° trimestre
- Anno 2018 – 2° semestre
- Anno 2018 – 1° semestre
- Anno 2017