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Esercizio del diritto di accesso agli atti concorsuali
Il diritto di accesso da parte di un candidato si esercita mediante l’esame e/o l’estrazione di copia di documenti amministrativi inerenti la procedura concorsuale alla quale ha partecipato, nei modi e con i limiti indicati dalla normativa vigente.
Modello su cui redigere la domanda di accesso: odt | pdf
Il modello si rende disponibile sia in formato odt sia in formato pdf, ma si ricorda che per compilare il modello in pdf e salvare le informazioni è necessario disporre di Acrobat Reader XI, scaricabile gratuitamente all’indirizzo web http://get.adobe.com/it/reader/otherversions.
L’istanza di accesso, conformemente alle disposizioni dell’Atto Organizzativo Generale n.3 nella sezione “Normativa interna” dell’Istat e della normativa vigente, può essere formulata in via formale o informale.
In via informale, ove ricorrano i presupposti indicati dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. N. 184/2006 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
In via formale, per mezzo della presentazione di istanza, da redigere sull’apposito modello (in odt o pdf), da inoltrare all’Istat / Direzione centrale risorse umane / Servizio reclutamento, contenzioso e procedimenti disciplinari (RCD), in una delle seguenti modalità a scelta dell’interessato:
- inviando una email all’indirizzo di posta elettronica certificata personale@postacert.istat.it: in tal caso, al fine di consentire l’identificazione certa del richiedente e l’attestazione della data di invio e di ricezione, la domanda deve provenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata del mittente;
- inviando l’istanza per posta (per raccomandata con avviso di ricevimento) a: Istat – Istituto nazionale di statistica / Direzione Centrale Risorse Umane / Servizio Reclutamento, Contenzioso e Provvedimenti Disciplinari (RCD) / Via Cesare Balbo, 39 – 00184 Roma;
- consegnando l’istanza di persona alla struttura che gestisce il protocollo generale dell’Istat (Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma);
- altresì i dipendenti dell’Istituto possono presentare personalmente la richiesta formale di acceso rivolgendosi direttamente alle segreterie di appartenenza.
Per conoscere lo stato di avanzamento della richiesta l’interessato può contattare l’ufficio competente:
- scrivendo da una casella di posta elettronica certificata a personale@postacert.istat.it;
- telefonando ai numeri 06 4673.4277-4269-4154 se si tratta di accesso agli atti di procedure concorsuali per contratti a tempo indeterminato o determinato;
- telefonando ai numeri 06 4673.4104-4237-4250, se si tratta di accesso agli atti di incarichi dirigenziali amministrativi, selezioni per conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, borse di studio o assegni di ricerca.
Come si evince dal modello da compilare l’interessato deve indicare:
- le proprie generalità;
- l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui eventualmente si dispone
- il documento o i documenti interessati oggetto della richiesta (specificando nella parte del modello relativa al procedimento in relazione al quale si esercita il diritto di accesso, il codice di riferimento e l’anno del concorso e/o della selezione);
- la motivazione della richiesta;
- le modalità di esercizio del diritto d’accesso (visione, ritiro di copia, ritiro di copia autenticata);
- la data e la sottoscrizione.
Entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, l’ufficio competente notifica al richiedente la sua decisione. Decorsi i trenta giorni dalla ricezione la richiesta si considera respinta.
Ove la richiesta di accesso sia irregolare o non consenta l’identificazione dei documenti per i quali si richiede l’accesso, l’ufficio competente ne darà tempestiva comunicazione al richiedente entro dieci giorni tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, e il termine di trenta giorni sopra citato inizia a decorrere dalla data di ricezione della domanda perfezionata.
I termini di cui sopra iniziano a decorrere dalla data apposta dal Protocollo Generale.
Il differimento, il diniego e la limitazione dell’accesso sono comunicati e notificati per iscritto all’interessato da parte dell’ufficio competente e motivati con riferimento alla normativa vigente ed alla individuazione delle categorie di cui all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nell’atto di accoglimento dell’istanza di accesso, l’ufficio competente indicherà i contatti telefonici e di posta elettronica certificata al quale rivolgersi per determinare i luoghi e i tempi dell’esercizio concreto di accesso, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.
La visione e/o l’estrazione di copia di documenti richiesti in ogni caso deve avvenire in un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni dalla comunicazione dell’atto di accoglimento. In ogni caso, l’ufficio competente non è tenuto ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
La visione e/o l’estrazione di copia dei documenti richiesti avviene presso la sede Istat di Roma di via Cesare Balbo 39, nella stanza indicata al richiedente dall’ufficio competente al momento di accoglimento dell’istanza di accesso, previo riconoscimento mediante l’esibizione di un documento d’identità valido.
L’interessato, nella istanza d’accesso, deve specificare la concreta modalità di ritiro delle copie dei documenti, fra le seguenti:
- ritiro diretto
- ritiro tramite rappresentante munito di delega.
La visione dei documenti è gratuita.
Il richiedente o altra persona delegata procede all’esame del documento richiesto alla presenza di un incaricato dell’Istituto. Il tempo di consultazione deve essere adeguato alla natura e alla complessità del documento.
I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
La copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente deve essere rilasciata senza indicazione del nome dell’autore.
Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, pari a 0,25 euro per ogni pagina fotocopiata, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. La copia potrà essere rilasciata contestualmente o, in relazione al numero di documenti richiesti, entro un termine non superiore a sette giorni. All’atto del rilascio il richiedente deve sottoscrivere l’elenco delle copie ricevute.
Il richiedente che abbia presentato istanza per mezzo di posta elettronica certificata riceverà copia informatica della documentazione richiesta, per mezzo di posta elettronica certificata, previo pagamento, nelle modalità che gli saranno comunicate sempre via posta elettronica, delle spese di riproduzione pari a 0,25 euro per ogni pagina riprodotta.
I richiedenti che intendano presentare domanda in modalità diversa dalla posta elettronica certificata (raccomandata a/r, personalmente) possono contestualmente chiedere di ricevere copia informatica della documentazione richiesta, all’indirizzo di posta elettronica certificata che dovranno indicare in domanda.
- D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 – Disciplina dell’imposta di bollo;
- artt. 22-28 legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 – Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documento amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 241/90;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Atto Organizzativo Generale AOG3 del Consiglio dell’Istituto nazionale di statistica del 14 gennaio 2013 che disciplina l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di pertinenza dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento adottato con D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto Lgs 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.M. 24 maggio 2005 – Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.