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Accesso civico
Il Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat disciplina con unico provvedimento le modalità di fruizione dell’accesso documentale (Titolo II, artt. 3-14), dell’accesso civico (Titolo III, artt. 15-33) e dell’accesso ai dati statistici (Titolo IV, artt. 34-35), nonché di gestione delle relative richieste.
Per l’accesso documentale si rinvia alla pagina dedicata.
L’accesso ai dati statistici è gestito dall’Istat esclusivamente tramite Contact Centre.
L’accesso civico è un diritto introdotto dal decreto legislativo n. 33/2013, successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 97/2016, e può essere esercitato nelle seguenti forme:
- accesso civico semplice, che consente a chiunque, senza obbligo di motivazione, di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati nei casi in cui la stessa sia stata omessa in misura parziale o totale;
- accesso civico generalizzato, che consente a chiunque, senza obbligo di motivazione, di accedere a documenti, informazioni o dati non statistici detenuti dall’Istat, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione, allo scopo di esercitare un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato) può essere redatta utilizzando il modulo specifico:
- Modulo di richiesta di accesso civico semplice [ odt | pdf ]
- Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato [ odt | pdf ]
e può essere presentata per via telematica, per via postale o a mano (artt. 18 e 23 del Regolamento). La richiesta deve contenere in ogni caso l’indicazione dell’identità del soggetto che presenta l’istanza e dei documenti, delle informazioni o dei dati di cui si chiede la pubblicazione (in caso di accesso civico semplice) oppure il rilascio (in caso di accesso civico generalizzato).
Qualora sia presentata per via telematica, la richiesta di accesso civico semplice deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza all’indirizzo di posta elettronica accessocivico@istat.it, oppure trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo accessocivico@postacert.istat.it.
La richiesta di accesso civico generalizzato va indirizzata, invece, all’Istituto nazionale di statistica e inviata anch’essa all’indirizzo di posta elettronica accessocivico@istat.it, oppure trasmessa, alternativamente:
- all’indirizzo PEC accessocivico@postacert.istat.it;
- all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti di interesse.
È necessaria la sottoscrizione con firma digitale ovvero, in caso di firma autografa, è necessario allegare copia di un documento di identità.
Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento di accesso civico (art. 27 del Regolamento) con un provvedimento espresso che, nei casi di accoglimento parziale, differimento o diniego, deve contenere adeguata motivazione (art. 31 del Regolamento).
L’esercizio del diritto di accesso civico è gratuito fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione e, ove sia richiesta copia autenticata, dell’imposta di bollo (art. 32 del Regolamento). Nei costi di riproduzione sono incluse le spese, effettivamente sostenute dall’Istituto, per le fotoriproduzioni, per le scansioni di documenti disponibili soltanto in formato cartaceo, e per la riproduzione su supporti materiali. Consulta il Tariffario.
Informativa sul trattamento dei dati personali
In caso di mancato riscontro ad una richiesta di accesso civico semplice, il Regolamento (art. 20) prevede la possibilità di attivare il potere sostitutivo per inerzia dell’amministrazione:
In caso di accoglimento parziale, diniego, o mancata risposta entro i termini ad una istanza di accesso civico generalizzato, invece, è possibile presentare richiesta di riesame (art. 30 del Regolamento) al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza, inoltrandola all’indirizzo di posta elettronica resp.anticorruzione@istat.it o all’indirizzo PEC anticorruzione@postacert.istat.it:
Il procedimento di riesame si conclude con provvedimento motivato entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
È necessaria la sottoscrizione con firma digitale ovvero, in caso di firma autografa, è necessario allegare copia di un documento di identità.
L’esercizio del diritto di accesso civico è gratuito fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione e, ove sia richiesta copia autenticata, dell’imposta di bollo (art. 32 del Regolamento). Nei costi di riproduzione sono incluse le spese, effettivamente sostenute dall’Istituto, per le fotoriproduzioni, per le scansioni di documenti disponibili soltanto in formato cartaceo, e per la riproduzione su supporti materiali. Consulta il Tariffario.
Informativa sul trattamento dei dati personali.
Il servizio di richiesta di dati e microdati, pubblicazioni, certificazioni, cartografie, ricerche storiche ed elaborazioni personalizzate, nonché di informazioni su dati europei armonizzati è erogato dall’Istat esclusivamente tramite contact centre.
Registro degli accessi
- Anno 2023 – primo trimestre
- Anno 2023 – secondo trimestre
- Anno 2023 – terzo trimestre
- Anno 2023 – quarto trimestre
- Anno 2023 – accesso civico semplice e generalizzato
- Anno 2022 – quarto trimestre
- Anno 2022 – terzo trimestre
- Anno 2022 – secondo trimestre
- Anno 2022 – primo trimestre
- Anno 2022 – accesso civico semplice e generalizzato
- Anno 2021 – secondo semestre
- Anno 2021 – primo semestre
- Anno 2020 – secondo semestre
- Anno 2020 – primo semestre