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Accesso civico
L’accesso civico è un diritto introdotto dal d.lgs. 33/2013, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016. In base ad esso l’Istat è tenuto a garantire:
- l’accesso civico semplice che consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati nei casi in cui la stessa sia stata omessa;
- l’accesso civico generalizzato che consente a chiunque di accedere a documenti, informazioni o dati detenuti dall’Istat, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione, allo scopo di esercitare un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Istat per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato) deve essere redatta utilizzando il modulo specifico e allegando copia fotostatica di un documento di identità :
- Modulo per la richiesta di accesso civico semplice [ odt | pdf ]
- Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato [ odt | pdf ]
In caso di omessa o parziale pubblicazione, la richiesta di accesso civico semplice deve essere inoltrata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza all’indirizzo di posta elettronica accessocivico@istat.it, oppure trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo accessocivico@postacert.istat.it.
La richiesta di accesso civico generalizzato va inviata all’indirizzo di posta elettronica accessocivico@istat.it oppure trasmessa, alternativamente:
- all’indirizzo PEC accessocivico@postacert.istat.it;
- all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico (sportello cittadini).
L’amministrazione è tenuta a concludere, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso che, nei casi di accoglimento parziale, differimento o diniego, deve contenere adeguata motivazione.
La norma prevede inoltre la possibilità di inoltrare sollecito per l’eventuale mancato riscontro alla richiesta di accesso civico semplice:
Nell’eventualità di accoglimento parziale, di diniego, o di mancata risposta entro i termini ad una istanza di accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza all’indirizzo di posta elettronica resp.anticorruzione@istat.it o all’indirizzo PEC anticorruzione@postacert.istat.it:
Il servizio di richiesta di dati e microdati, pubblicazioni, certificazioni, cartografie, ricerche storiche ed elaborazioni personalizzate, nonché di informazioni su dati europei armonizzati è erogato dall’Istat esclusivamente tramite contact centre.
Registro degli accessi
- Anno 2022 – quarto trimestre
- Anno 2022 – terzo trimestre
- Anno 2022 – secondo trimestre
- Anno 2022 – primo trimestre
- Anno 2022 – accesso civico semplice e generalizzato
- Anno 2021 – terzo e quarto trimestre
- Anno 2021 – primo e secondo trimestre
- Anno 2020 – terzo e quarto trimestre
- Anno 2020 – primo e secondo trimestre
- Anno 2019 – terzo e quarto trimestre
- Anno 2019 – secondo trimestre
- Anno 2019 – primo trimestre