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Esercizio del diritto di accesso agli atti concorsuali
Il diritto di accesso da parte di un candidato si esercita mediante l’esame e/o l’estrazione di copia di documenti amministrativi inerenti la procedura concorsuale alla quale ha partecipato, nei modi e con i limiti indicati dalla normativa vigente.
Modello su cui redigere la domanda di accesso: odt | pdf
Il modello si rende disponibile sia in formato odt sia in formato pdf, ma si ricorda che per compilare il modello in pdf e salvare le informazioni è necessario disporre di Acrobat Reader XI, scaricabile gratuitamente sul sito di Adobe.
L’accesso ai documenti concorsuali può essere esercitato, in via informale o formale, nei termini e con le modalità di cui al Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat.
In via informale (art. 5 del Regolamento), mediante richiesta, anche verbale, alla struttura competente, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l’esistenza dei controinteressati e sia possibile l’accoglimento immediato.
In via formale (art. 6 del Regolamento), mediante apposito modulo odt | pdf da presentare per via telematica, per via postale o a mano.
In alternativa, la richiesta di accesso formale potrà essere presentata anche senza l’ausilio del predetto modulo, purché contenga l’indicazione:
- dell’identità dell’istante e, quando occorre, dei suoi poteri rappresentativi;
- dei documenti oggetto della richiesta di accesso;
- della motivazione della richiesta, in relazione all’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale sotteso alla richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per il quale è chiesto l’accesso;
- delle modalità con le quali l’istante intende esercitare l’accesso.
Qualora sia presentata per via telematica, la richiesta di accesso formale deve essere indirizzata:
- all’indirizzo di posta elettronica dcru@istat.it. Le richieste pervenute via posta elettronica ordinaria sono acquisite al sistema documentale dell’Istat dalla struttura responsabile del procedimento;
- all’indirizzo di posta elettronica certificata personale@postacert.istat.it .
In entrambi i casi, qualora il richiedente non disponga di firma digitale, è necessario allegare copia di un documento di identità.
Qualora sia presentata per via postale (per raccomandata con avviso di ricevimento), la richiesta di accesso formale deve essere indirizzata a:
- Istat – Istituto nazionale di statistica – Direzione Centrale Risorse Umane (DCRU), via Cesare Balbo, 39 – 00184 Roma.
Qualora sia presentata a mano, la richiesta è effettuata:
- consegnando l’istanza di persona alla struttura che gestisce il protocollo generale dell’Istat (via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma), che provvederà, previo accertamento dell’identità del richiedente, ad apporvi la data e a rilasciare la ricevuta.
Modello su cui redigere la domanda di accesso: odt | pdf
Informativa sul trattamento dei dati personali
Entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, l’ufficio competente notifica al richiedente la sua decisione. Decorsi i trenta giorni dalla ricezione, la richiesta si considera respinta.
Ove la richiesta di accesso sia irregolare o non consenta l’identificazione dei documenti per i quali si richiede l’accesso, l’ufficio competente ne darà tempestiva comunicazione al richiedente entro dieci giorni, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione; in tal caso, il termine di trenta giorni sopra citato inizia a decorrere dalla data di ricezione della domanda perfezionata.
L’accoglimento della richiesta relativa a uno specifico documento comporta anche l’accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nell’art. 12 del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat.
Il differimento, il diniego e la limitazione dell’accesso sono comunicati per iscritto all’interessato da parte dell’ufficio competente e motivati con riferimento alla normativa vigente ed alla individuazione delle categorie di cui all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all’art. 12 del Regolamento Istat, nonché alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere, in tutto o in parte, accolta.
Il rilascio di copia, anche parziale, della documentazione è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e, ove sia richiesta copia autenticata, dell’imposta di bollo, secondo quanto previsto nel Tariffario dei costi di produzione (Allegato 1 del Regolamento per l’esercizio di accesso presso l’Istat).
Le somme di cui al presente tariffario devono essere corrisposte mediante il sistema di pagamento “PagoPa”, generando un avviso di pagamento spontaneo tramite accesso al Portale dei pagamenti Istat e successivamente selezionando il servizio “accesso agli atti” ed inserendo come causale: “Rimborso costi per l’accesso”.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (Capo V);
- Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat (Titolo II);
- D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 – Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 241/90;
- D.P.C.M. del 30 luglio 1997, Capo III, “Regolamento per la disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Istituto nazionale di statistica”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo” (art. 116);
- D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 – Disciplina dell’imposta di bollo;
- D.M. 24 maggio 2005 – Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Decreto Trasparenza”.