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Accesso documentale
L’accesso documentale è disciplinato dalla legge 241/1990 ed è il diritto riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi formati o detenuti dall’Istat.
Il Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat disciplina in un unico provvedimento le modalità di fruizione dell’accesso documentale (Titolo II, artt. 3-14), dell’accesso civico (Titolo III, artt. 15-33) e dell’accesso ai dati statistici (Titolo IV, artt. 34-35), nonché di gestione delle relative richieste.
Per l’accesso civico si rinvia alla pagina dedicata.
Per l’accesso ai dati statistici si rinvia al Contact Centre.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato, in via informale o formale nei termini e con le modalità di cui al Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat.
In via informale (art. 5 del Regolamento), mediante richiesta, anche verbale, alla struttura competente, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l’esistenza dei controinteressati e sia possibile l’accoglimento immediato.
In via formale (art. 6 del Regolamento), mediante apposito modulo odt | pdf da presentare per via telematica, per via postale o a mano.
In alternativa, la richiesta di accesso formale potrà essere presentata anche senza l’ausilio del predetto modulo, purché contenga l’indicazione: a) dell’identità dell’istante e, quando occorre, dei suoi poteri rappresentativi; b) dei documenti oggetto della richiesta di accesso; c) della motivazione della richiesta, in relazione all’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale sotteso alla richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è richiesto l’accesso; d) delle modalità con le quali l’istante intende esercitare l’accesso.
Qualora sia presentata per via telematica, la richiesta di accesso formale deve essere indirizzata:
- all’indirizzo di posta elettronica dcru@istat.it per l’accesso nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche o di selezione interna, e dcap@istat.it per l’accesso nell’ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;
- all’indirizzo di posta elettronica certificata personale@postacert.istat.it per l’accesso nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche o di selezione interna, e affariamministrativi@postacert.istat.it o protocollo@postacert.istat.it per l’accesso nell’ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
In entrambi i casi, qualora il richiedente non disponga di firma digitale, è necessario allegare copia di un documento di identità.
Qualora sia presentata per via postale (per raccomandata con avviso di ricevimento), la richiesta di accesso formale deve essere indirizzata a:
- Istat – Istituto nazionale di statistica – Direzione Centrale Risorse Umane (DCRU) – Servizio Reclutamento, Contenzioso e Provvedimenti Disciplinari (RCD). Via Cesare Balbo, 39 – 00184 Roma.
Qualora sia presentata a mano, la richiesta è effettuata:
- consegnando l’istanza di persona alla struttura che gestisce il protocollo generale dell’Istat (Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma), che provvederà, previo accertamento dell’identità del richiedente, ad apporvi la data e a rilasciare la ricevuta.
Modello su cui redigere la domanda di accesso: odt | pdf
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta ovvero dal suo perfezionamento. Decorsi i trenta giorni dalla ricezione, la richiesta si considera respinta.
L’accoglimento della richiesta relativa a uno specifico documento comporta anche l’accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nell’art. 12 del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat Tuttavia, l’accesso al documento può essere limitato ad alcune parti, differito o escluso, con provvedimento motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, all’individuazione delle categorie di beni e interessi di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990 e del Regolamento.
Il rilascio di copia, anche parziale, della documentazione è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e, ove sia richiesta copia autenticata, dell’imposta di bollo, secondo quanto previsto nel Tariffario dei costi di produzione (Allegato 1 del Regolamento per l’esercizio di accesso presso l’Istat).
Le somme di cui al presente Tariffario devono essere corrisposte mediante il sistema di pagamento “PagoPa”, generando un avviso di pagamento spontaneo tramite accesso al Portale dei pagamenti Istat e successivamente selezionando il servizio “accesso agli atti” ed inserendo come causale: “Rimborso costi per l’accesso”.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (Capo V);
- Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat (Titolo II);
- D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 – Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 241/90;
- D.P.C.M. del 30 luglio 1997, Capo III, “Regolamento per la disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Istituto nazionale di statistica”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo” (art. 116);
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici” (artt. 35 e 36).
- D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 – Disciplina dell’imposta di bollo;
- D.M. 24 maggio 2005 – Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 33, “Decreto Trasparenza”.
Registro degli accessi
- Anno 2023 – primo trimestre
- Anno 2023 – secondo trimestre
- Anno 2023 – terzo trimestre
- Anno 2023 – quarto trimestre
- Anno 2023 – accesso civico semplice e generalizzato
- Anno 2022 – quarto trimestre
- Anno 2022 – terzo trimestre
- Anno 2022 – secondo trimestre
- Anno 2022 – primo trimestre
- Anno 2022 – accesso civico semplice e generalizzato
- Anno 2021 – secondo semestre
- Anno 2021 – primo semestre
- Anno 2020 – secondo semestre
- Anno 2020 – primo semestre