Comunicato stampa

Censimento: modalità di riscossione delle sanzioni

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L’Istat avvisa i cittadini a non procedere al pagamento diretto di alcuna somma eventualmente richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per mancata risposta e/o restituzione del questionario del censimento, in quanto non vi sono soggetti autorizzati dall’Istat a riscuotere le somme dovute.

Si invita la cittadinanza a denunciare alle Autorità di Polizia competenti eventuali episodi di richieste verbali di pagamento effettuate porta a porta o in qualsiasi altro luogo da parte di soggetti richiedenti.

Si precisa a tal proposito che la procedura per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs n. 322/1989 prevista dall’art. 7 del d.lgs. 322/89 per la mancata fornitura dei dati, non prevede in alcun caso richieste verbali di pagamento ai cittadini a mezzo di soggetti incaricati.

La procedura sanzionatoria, attivata dall’Ufficio Comunale di Censimento, prevede che l’interessato riceva  da parte del comune stesso una diffida ad adempiere, e, solo in caso di mancata risposta alla diffida, sarà recapitata una successiva notifica da parte dell’ Istat dell’atto di contestazione contenente gli estremi dell’accertamento e le indicazioni sulle modalità di pagamento (Modello F23 con codice tributo 949T da effettuarsi mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione o delega agli Istituti bancari o a Poste Italiane S.p.A. Nessun’altra modalità può essere richiesta per il pagamento).

Argomento: Tag: Tipo di documento: id:63368

Data di pubblicazione: 25 maggio 2012

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Contatti

Il numero verde gratuito e la casella di posta elettronica non sono più attivi dal 1° marzo 2012. Per informazioni rivolgersi al Centro di raccolta del comune di residenza.

Ufficio stampa
tel. 06 4673.2243-4