Normativa di riferimento per il rilascio di microdati

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Normativa generale per il rilascio di microdati

I file di microdati sono collezioni di dati elementari. L’Istat rilascia a titolo gratuito i file di microdati relativi alle proprie rilevazioni per finalità di studio e ricerca e per finalità statistica scientifica, nel rispetto di quanto consentito dalla normativa vigente:


Riconoscimento

La Direttiva n. 11/2018 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat) adotta le “Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale”, in attuazione dell’art. 5-ter del decreto legislativo n. 33/2013. Le Linee guida fissano le condizioni in base alle quali gli enti e gli uffici del Sistan possono consentire ai ricercatori l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, di cui sono titolari, privi di riferimenti che permettano l’identificazione diretta delle unità statistiche.

Il riconoscimento si intende già acquisito qualora l’organizzazione sia presente nell’elenco degli Enti di ricerca riconosciuti da Eurostat ai sensi del Regolamento (UE) n. 557/2013 o sia stata riconosciuta come Ente di ricerca dal Comstat, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 5-ter, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 33/2013.


File standard

I file standard possono essere rilasciati per fini di studio e di ricerca su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell’Istituto, purché siano resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche, sulla base delle disposizioni dell’art. 10 del decreto legislativo n. 322/1989.


File per la ricerca

I file per la ricerca (MFR) possono essere richiesti esclusivamente da ricercatori appartenenti ad un’organizzazione (università, ente di ricerca, istituzione pubblica o privata, sua struttura interna di ricerca) che sia stata riconosciuta come Ente di ricerca dal Comstat sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 5-ter comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 33/2013, o che sia inserita nell’elenco degli Enti di ricerca riconosciuti da Eurostat ai sensi del Regolamento (UE) n. 557/2013.

La Direttiva n. 11/2018 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat), che ha adottato le “Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale”, prevede che i ricercatori dell’ente di ricerca riconosciuto presentino una Proposta di ricerca per il cui svolgimento è necessario ricorrere a dati elementari e sottoscrivano una Dichiarazione individuale di riservatezza.

La Proposta di ricerca è valutata dall’Ente del Sistan titolare dei dati sulla base dei criteri stabiliti dal Comstat (art. 5-ter comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 33/2013). Una volta approvata, la Proposta di ricerca consente ai ricercatori indicati nella stessa di accedere (art. 5-ter comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013) ai dati elementari cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza (file per la ricerca MFR).


File per il Sistan

Gli enti e gli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale scambiano, all’interno del Sistema, i dati elementari acquisiti per finalità statistiche, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 6 bis del decreto legislativo n. 322/1989 (come modificati dal decreto legge n. 4/2019,  convertito dalla legge n. 26/2019).


Laboratorio ADELE

Il Laboratorio ADELE (Laboratorio per l’Analisi dei Dati ELEmentari) è un ambiente “sicuro” in cui ricercatori appartenenti ad un’organizzazione (università, ente di ricerca, istituzione pubblica o privata, sua struttura interna di ricerca) che sia stata riconosciuta come Ente di ricerca dal Comstat sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 5-ter comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 33/2013, o che sia inserita nell’elenco degli Enti di ricerca riconosciuti da Eurostat ai sensi del Regolamento (UE) n. 557/2013, possono condurre analisi statistiche che necessitano dell’utilizzo di dati elementari, laddove non siano sufficienti le informazioni già rese disponibili dall’Istat con altri strumenti (banca dati I.Stat, produzione editoriale, tavole di dati, banche dati, file di microdati, elaborazioni personalizzate).

La Direttiva n. 11/2018 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat), che ha adottato le “Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale”, prevede che i ricercatori dell’ente di ricerca riconosciuto presentino una Proposta di ricerca per il cui svolgimento è necessario ricorrere a dati elementari e sottoscrivano una Dichiarazione individuale di riservatezza.

La Proposta di ricerca è valutata dall’Ente del Sistan titolare dei dati sulla base dei criteri stabiliti dal Comstat (art. 5-ter comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 33/2013). Una volta approvata, la Proposta di ricerca consente ai ricercatori indicati nella stessa di accedere (art. 5-ter comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013) ai dati elementari cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza, nell’ambito di appositi Laboratori, accessibili anche da remoto, per l’analisi di dati elementari.


Segreto statistico e protezione dei dati personali

L’Istat è tenuto a rispettare il segreto statistico sui dati raccolti in occasione delle proprie rilevazioni (art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989 istitutivo del Sistema statistico nazionale).

Tali dati, pertanto, possono essere diffusi solo in forma aggregata e in modo tale che non sia possibile identificare la persona a cui le informazioni si riferiscono.

I medesimi dati possono, inoltre, essere comunicati esclusivamente per finalità statistiche ai soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, e per finalità di ricerca scientifica a ricercatori di università, di enti di ricerca o di istituzioni pubbliche o private, alle condizioni e secondo le modalità previste all’art. 5-ter del decreto legislativo n. 33/2013.

Il rispetto del segreto statistico si inserisce nella più ampia tutela dei dati personali prevista dal Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che abroga la Direttiva 95/46/CE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”), dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale del 19 dicembre 2018 (pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018).

Per rendere effettiva la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati personali, l’Istat appronta adeguate misure organizzative, logistiche, informatiche, metodologiche e statistiche, secondo gli standard definiti in sede internazionale.

Ultima modifica: 25 ottobre 2021