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Sanzioni amministrative in caso di mancata risposta

Domande frequenti e relative risposte

a) È possibile procedere al pagamento in misura ridotta dell’importo indicato nel verbale notificato – Sezione 2 (Contestazione della violazione) – entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto stesso. In questo modo la violazione viene estinta.

b) Qualora ritenga che l’accertamento della violazione sia infondato o rilevi nel procedimento amministrativo l’esistenza di un vizio di legittimità che lede i diritti dell’unità, è possibile proporre ricorso al Prefetto territorialmente competente (indicato anch’esso nella Sezione 2 del verbale notificato), entro 30 giorni dalla notificazione dell’atto, presentando scritti difensivi e/o richiedendo l’audizione personale. In questa fase non è possibile impugnare il verbale di violazione davanti al Giudice di Pace.

c) Qualora l’unità di rilevazione avesse provveduto a fornire i dati, si invita a verificare sulla ricevuta attestante l’adempimento dell’obbligo, di cui l’unità è in possesso, la corrispondenza della denominazione della rilevazione e del relativo codice IST, nonché la fornitura nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella lettera informativa; in tal caso, si suggerisce di inviare una e-mail all’indirizzo accertamento@istat.it, in modo tale da consentire ai referenti dell’Istat di verificare sui sistemi informatici quanto dichiarato e per l’esercizio della propria autotutela decisoria in caso di illegittimità del provvedimento notificato.

Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, né eserciti il diritto di difesa dinanzi alla Prefettura competente, l’Istat, in qualità di organo accertatore, è obbligato a trasmettere rapporto informativo all’Autorità prefettizia, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/81, al fine dell’emissione del provvedimento di competenza entro il termine di cui all’art. 28 della medesima Legge.

No, non è possibile. L’Istat, in qualità di organo accertatore, non può procedere alla riduzione dell’importo indicato, per il quale è stata applicata una forma di definizione agevolata, pari alla misura del doppio del minimo edittale previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 322/89 (art. 16, comma 1, della L. n. 689/81). L’Istat non può disporre neanche la rateizzazione della suddetta somma, in quanto tale potere è attribuito alla sola Autorità prefettizia territorialmente competente ed è condizionato alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 26 della L. n. 689/81.

L’Istituto non può accogliere un’eventuale istanza di annullamento e/o sgravio in quanto la Legge n. 689/1981, che disciplina il procedimento sanzionatorio, individua nel Prefetto territorialmente competente l’organo titolare della potestà sanzionatoria, a cui è rimessa ogni valutazione in ordine all’illecito amministrativo contestato e la possibilità di archiviare (salvo quanto indicato nella faq 1, lett. c).

Il pagamento dell’importo indicato consente di definire mediante forma di definizione agevolata la violazione ed esime il trasgressore dall’obbligo di fornire i dati relativi alla sola indagine per la quale è stato emesso il verbale di violazione notificato, contrassegnata dal codice identificativo (codice IST) e dall’anno di riferimento. Si rappresenta, peraltro, come, terminata la fase di raccolta dei dati e con la chiusura della piattaforma informatica di acquisizione dei questionari, la metodologia statistica non preveda la fornitura in difformità a tempi e modi prestabiliti ai fini dell’indagine.

L’informazione relativa al campo 10 del modello F23 riguarda gli estremi del verbale di violazione notificato, cioè l’anno del documento e il relativo numero di protocollo. Ha come finalità quella di facilitare l’associazione del pagamento alla relativa violazione (es. nel caso in cui il verbale di contestazione notificato riporti i seguenti estremi prot. n. xxxx del ___/___/202X, il campo 10 va compilato nel modo seguente: 202X/xxxx).

Ad oggi, il versamento dell’importo contestato può essere eseguito esclusivamente con modello F23, avendo cura di indicare, così come riportato nel provvedimento notificato, il codice tributo 949T (campo 11), il codice ente IST (campo 6) e il codice causale PA (campo 9), istituiti con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 357/E/2008 del 08.08.2008, consentendo, in tal modo, la corretta imputazione del pagamento in apposto capitolo di bilancio, come previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 322/89.

L’invio non è obbligatorio. Tuttavia, per una pronta definizione, è interesse del trasgressore trasmettere all’Istat copia del modello F23 quietanzato, via fax al numero 0646678274 o via e-mail all’indirizzo contestazioni@istat.it.

No, la notifica del verbale rappresenta il momento conclusivo del procedimento di illecito amministrativo in materia statistica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 11 del D.L.gs. n. 322/89 e della normativa di cui alla L. n. 689/81. Pertanto non è possibile sanare la violazione determinata dalla mancata fornitura dei dati richiesti. Si esclude, quindi, che un tardivo adempimento valga a sanare l’illecito amministrativo, considerato anche che detto illecito, una volta perfezionatosi in tutti i suoi elementi allo scadere del termine di raccolta dei dati, comporta necessariamente l’accertamento della violazione e la sua conseguente notifica al trasgressore, né può venire meno per fatti successivi alla sua commissione (Cass. Civ. sez. I 05/07/2000 n. 8982).

Sì, l’obbligo di fornire i dati richiesti sussiste anche in questi casi, a condizione che l’unità di rilevazione abbia mantenuto il medesimo codice fiscale.

Per il ricorso al Prefetto non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Ove si ritenga opportuno farsi rappresentare da un legale, è necessario allegare al ricorso apposita procura. Il ricorso è uno scritto redatto in carta semplice, che deve contenere eccezioni in fatto e/o in diritto, sulla base delle quali si chiede la revisione della posizione contestata.

Nell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria mediante adozione del provvedimento ingiuntivo, l’Autorità prefettizia determina l’importo secondo i criteri indicati nell’art. 11 della L. n. 689/81, considerando i fatti come descritti nella contestazione e gli atti presenti nel fascicolo, e nel rispetto della forbice edittale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 322/89, che prevede un minimo edittale pari a euro 516,00 ed un massimo pari a euro 5.164,00 (per le persone giuridiche) e un minimo edittale pari a euro 206,00 ed un massimo pari a euro 2.065,00 (per le persone fisiche).

No, non è necessario alcun versamento, in quanto il pagamento e il ricorso sono forme alternative l’uno all’altro. Il trasgressore che abbia presentato ricorso prefettizio deve attendere l’adozione del provvedimento di ingiunzione o di archiviazione. Il verbale notificato dall’Istat, infatti, differentemente dalle sanzioni amministrative disciplinate dal Codice della Strada (per le quali, in caso di mancato pagamento o mancata proposizione del ricorso, segue iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale), non è immediatamente esecutivo, ma, ai fini della sua esecutività, necessita comunque dell’emanazione dell’ordinanza prefettizia di ingiunzione.

No, la presentazione di scritti difensivi non interrompe i termini del procedimento. Tra l’altro, l’unico termine previsto dalla L. n. 689/81 è quello relativo alla riscossione della somma dovuta ed è fissato in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28).

No, non è necessario trasmettere copia del ricorso anche a Istat, in quanto è la stessa Prefettura, laddove lo ritenesse opportuno, a chiedere chiarimenti, inoltrando copia della documentazione eventualmente presentata dal ricorrente. Utilizzando l’indirizzo di posta elettronica contestazioni@istat.it è comunque possibile inviarne copia anche a Istat, che provvederà a formare il relativo fascicolo.

L’ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica. Entro il medesimo termine, è ammesso il ricorso davanti al Giudice di Pace competente per territorio. Il ricorso non sospende il procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.

Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, può proporre opposizione con ricorso da presentare al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione. Qualora non ricorresse al Giudice di Pace, né provvedesse a versare la somma ingiunta, l’importo sarà iscritto a ruolo dalla Prefettura stessa, con emissione della relativa cartella esattoriale.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti inerenti il procedimento sanzionatorio è possibile inoltrare una richiesta all’indirizzo e-mail contestazioni@istat.it, chiedendo eventualmente di essere contattati telefonicamente e indicando nell’oggetto il riferimento al numero della faq di interesse.

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