Accesso documentale

Accesso documentale

L’accesso documentale è disciplinato dalla legge 241/1990 ed è il diritto riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi formati o detenuti dall’Istat.

Il Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat  disciplina in un unico provvedimento le modalità di fruizione dell’accesso documentale (Titolo II, artt. 3-14), dell’accesso civico (Titolo III, artt. 15-33) e dell’accesso ai dati statistici (Titolo IV, artt. 34-35), nonché di gestione delle relative richieste.

Per l’accesso civico si rinvia alla pagina dedicata.

Per l’accesso ai dati statistici si rinvia al Contact Centre.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato, in via informale o formale nei termini e con le modalità di cui al Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat.

In via informale (art. 5 del Regolamento), mediante richiesta, anche verbale, alla struttura competente, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l’esistenza dei controinteressati e sia possibile l’accoglimento immediato.

In via formale (art. 6 del Regolamento), mediante apposito modulo odt | pdf da presentare per via telematica, per via postale o a mano.

In alternativa, la richiesta di accesso formale potrà essere presentata anche senza l’ausilio del predetto modulo, purché contenga l’indicazione: a) dell’identità dell’istante e, quando occorre, dei suoi poteri rappresentativi; b) dei documenti oggetto della richiesta di accesso; c) della motivazione della richiesta, in relazione allesistenza di un interesse diretto, concreto e attuale sotteso alla richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è richiesto laccesso; d) delle modalità con le quali listante intende esercitare l’accesso.

Qualora sia presentata per via telematica, la richiesta di accesso formale deve essere indirizzata:

  • all’indirizzo di posta elettronica dcru@istat.it per l’accesso nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche o di selezione interna, e dcap@istat.it per l’accesso nell’ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;
  • all’indirizzo di posta elettronica certificata personale@postacert.istat.it per l’accesso nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche o di selezione interna, e affariamministrativi@postacert.istat.it o protocollo@postacert.istat.it per l’accesso nell’ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

In entrambi i casi, qualora il richiedente non disponga di firma digitale, è necessario allegare copia di un documento di identità.

Qualora sia presentata per via postale (per raccomandata con avviso di ricevimento), la richiesta di accesso formale deve essere indirizzata a:

  • Istat – Istituto nazionale di statistica – Direzione Centrale Risorse Umane (DCRU) – Servizio Reclutamento, Contenzioso e Provvedimenti Disciplinari (RCD). Via Cesare Balbo, 39 – 00184 Roma.

Qualora sia presentata a mano, la richiesta è effettuata:

  • consegnando l’istanza di persona alla struttura che gestisce il protocollo generale dell’Istat (Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma), che provvederà, previo accertamento dell’identità del richiedente, ad apporvi la data e a rilasciare la ricevuta.

Modello su cui redigere la domanda di accesso: odt | pdf

Informativa sul trattamento dei dati personali

 

 

 

 

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta ovvero dal suo perfezionamento. Decorsi i trenta giorni dalla ricezione, la richiesta si considera respinta.

 

L’accoglimento della richiesta relativa a uno specifico documento comporta anche l’accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nell’art. 12 del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso presso l’Istat  Tuttavia, l’accesso al documento può essere limitato ad alcune parti, differito o escluso, con provvedimento motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, all’individuazione delle categorie di beni e interessi di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990 e del Regolamento.

Il rilascio di copia, anche parziale, della documentazione è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e, ove sia richiesta copia autenticata, dell’imposta di bollo, secondo quanto previsto nel Tariffario dei costi di produzione (Allegato 1 del Regolamento per l’esercizio di accesso presso l’Istat).

Le somme di cui al presente Tariffario devono essere corrisposte mediante il sistema di pagamento “PagoPa”, generando un avviso di pagamento spontaneo tramite accesso al Portale dei pagamenti Istat e successivamente selezionando il servizio “accesso agli atti” ed inserendo come causale: “Rimborso costi per l’accesso”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro degli accessi

Ultima modifica: 30 Marzo 2026
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