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Cosa cambia nella nuova rilevazione

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La nuova rilevazione recepisce gli aggiornamenti stabiliti dal Regolamento europeo che prevede, in particolare, nuovi criteri di identificazione della famiglia e degli occupati.

Per identificare la famiglia

Per le famiglie con due o più persone è stato modificato il criterio per identificarne i componenti.
Nella vecchia rilevazione gli elementi discriminanti per individuare la famiglia di fatto erano la convivenza abituale nonché il legame di parentela e/o affettivo che lega i componenti della famiglia. Nella nuova rilevazione la coabitazione rimane un requisito fondamentale, a questo si affianca il criterio della condivisione del reddito o delle spese (housekeeping); non è più determinate l’esistenza di una relazione di parentela o affettiva tra i membri della famiglia.

Un’altra differenza rispetto ai criteri adottati in passato riguarda i lavoratori fuori sede, che nella nuova rilevazione vengono trattati in maniera del tutto analoga agli studenti fuori sede. Per entrambi infatti la dimora abituale resta quella di origine e non quella temporanea dove vivono per necessità lavorative o formative, anche se l’assenza si protrae per più di un anno.

Pertanto, studenti e lavoratori temporaneamente assenti vanno inclusi nella famiglia se continuano a beneficiare o a contribuire al reddito familiare.

Per identificare la condizione di occupato

Nella precedente rilevazione era classificato come occupato anche il dipendente assente da oltre 3 mesi che manteneva una retribuzione pari almeno al 50% (ad esempio, i cassaintegrati). Similmente il lavoratore indipendente assente dal lavoro era considerato occupato solo nel caso di attività momentaneamente sospesa e non definitivamente conclusa.

Nella nuova rilevazione il lavoratore assente dal lavoro da più di tre mesi viene considerato non occupato – a prescindere dalla retribuzione se dipendente o dalla conclusione dell’attività se indipendente – a meno che non si tratti di:

  1. assenza per maternità, malattia, part time verticale, formazione pagata dal datore di lavoro, congedo parentale se retribuito;
  2. lavoratore stagionale che nel periodo di chiusura dichiara di svolgere attività relative al mantenimento, al rinnovo o alla prosecuzione dell’attività lavorativa, ad esempio per la manutenzione degli impianti (sono esclusi gli obblighi legali o amministrativi e le attività relative al pagamento delle tasse).

Le differenze si concentrano su tre principali aspetti:

  • i lavoratori in Cassa integrazione guadagni (Cig) non sono considerati occupati se l’assenza supera i 3 mesi;
  • i lavoratori in congedo parentale sono classificati come occupati anche se l’assenza supera i 3 mesi e la retribuzione è inferiore al 50%;
  • i lavoratori autonomi non sono considerati occupati se l’assenza supera i 3 mesi, anche se l’attività è solo momentaneamente sospesa.

In sintesi, la durata dell’assenza dal lavoro (più o meno di 3 mesi) diviene il criterio prevalente per definire la condizione di occupato.

Alla luce di questi cambiamenti si modifica la definizione operativa di occupato mentre restano invariate quelle di disoccupato e inattivo. Si intendono, pertanto, occupate le persone di età compresa tra i 15 e gli 89 anni che rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. persone che, durante la settimana di riferimento, hanno lavorato per almeno un’ora a fini di retribuzione o di profitto, compresi i coadiuvanti familiari non retribuiti;
  2. persone che, durante la settimana di riferimento, sono temporaneamente assenti dal lavoro perché in ferie, con orario flessibile (part time verticale, recupero ore, etc.), in malattia, in maternità/paternità obbligatoria, in formazione professionale retribuita dal datore di lavoro;
  3. persone in congedo parentale, che ricevono e/o hanno diritto a un reddito o a prestazioni legate al lavoro, indipendentemente dalla durata dell’assenza;
  4. lavoratori stagionali che durante la bassa stagione continuano a svolgere regolarmente mansioni e compiti necessari al proseguimento dell’attività, escluso l’adempimento di obblighi legali o amministrativi;
  5. persone temporaneamente assenti per altri motivi in tutti i casi in cui la durata prevista dell’assenza è pari o inferiore a tre mesi.

Non sono inclusi tra gli occupati  i lavoratori volontari, i tirocinanti non retribuiti e le persone coinvolte in altre forme di lavoro e le persone che svolgono attività di produzione per uso proprio, come definito nella 19a Risoluzione della Conferenza internazionale degli statistici del lavoro (ICLS), adottata l’11 ottobre 2013.

Sono disoccupate le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni che:

  1. durante la settimana di riferimento risultano non occupate, secondo la definizione di occupazione fornita in precedenza;
  2. hanno cercato attivamente un lavoro, ossia hanno svolto azioni di ricerca per un’occupazione retribuita o un lavoro autonomo nel periodo di quattro settimane che termina con la settimana di riferimento o hanno trovato un lavoro da iniziare entro massimo tre mesi dalla fine della settimana di riferimento (compresi i lavoratori stagionali che prevedono di rientrare al proprio lavoro);
  3. sono disponibili a lavorare prima della fine delle due settimane successive alla settimana di riferimento.

Per identificare la ricerca attiva di un lavoro, le attività prese in considerazione sono: consultazione, risposta o pubblicazione di annunci di lavoro, inserimento o aggiornamento cv (anche online), contatti con potenziali datori di lavoro, ricerca tramite amici, parenti o conoscenti,  contatti con il centro pubblico per l’impiego o con agenzie di collocamento private, essersi sottoposti a un test, un colloquio o un esame nell’ambito di un processo di reclutamento, preparazione/richiesta di documenti (permessi, licenze, finanziamenti) o ricerca/sistemazione di terreni, locali, attrezzature per l’avvio di attività in proprio.

Infine si considerano inattive tutte le persone che non sono classificate come occupate o disoccupate secondo e definizioni precedenti.

 

Per dar seguito ai cambiamenti richiesti dal Regolamento è stato predisposto un nuovo questionario in cui alcuni quesiti, inclusi quelli necessari a rilevare la condizione di occupato e disoccupato, vengono posti secondo una diversa sequenza rispetto al vecchio strumento di rilevazione.

Con l’occasione della riprogettazione, il questionario è stato inoltre perfezionato sia razionalizzando le informazioni che già venivano raccolte, sia introducendo nuovi quesiti per rispondere agli attuali bisogni conoscitivi o approfondire temi specifici (ad esempio, il percorso migratorio, le ore lavorate e il lavoro autonomo).

Nel complesso, rispetto al questionario utilizzato fino al 2020, sono stati confermati 164 quesiti, 89 sono stati modificati, 86 eliminati mentre 48 sono nuovi.