In merito alle notizie pubblicate in questi giorni dai mezzi di informazione, che imputano all’Istat la classificazione dei comuni montani utilizzata per la quantificazione dell’IMU, si precisa quanto segue:
- La classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in “totalmente montani”, “parzialmente montani” e “non montani”, non è una “classificazione Istat” ma l’esito dell’applicazione dell’art. 1 della legge 991/1952 – Determinazione dei territori montani (Si veda in proposito: http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html#LetteraC). Tale classificazione è stata trasmessa all’Istat dall’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), come viene anche specificato nelle note dell’elenco pubblicato, ed è stata inclusa tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali.
- La legge 991/1952, oltre a stabilire i criteri di classificazione geomorfologici (l’80% della superficie al di sopra dei 600 metri o un dislivello maggiore di 600 metri) e di tipo reddituale dei terreni (reddito imponibile medio per ettaro inferiore a 2.400 lire), disponeva che la commissione censuaria centrale istituita presso il Ministero delle Finanze fosse incaricata di stilare e mantenere il conseguente elenco dei comuni montani e poteva includere tra i territori montani anche comuni che, in deroga alle condizioni sopra citate, fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici (art 1) o appartenenti a comprensori di bonifica montana (art. 14). Ma l’abrogazione degli articoli 1 e 14, avvenuta con una successiva norma (legge 142/1990), ha di fatto impedito la possibilità di rivedere e/o aggiornare tale classificazione.
Tutte le informazioni sui Codici delle unità amministrative rilasciate dall’Istat sono disponibili su questo sito web alla pagina dedicata http://www.istat.it/it/archivio/6789.
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