Riferimenti di legge
Fonti sovranazionali
- Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, modificato dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008
- Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici
- Regolamenti attuativi del Regolamento (CE) n. 177/2008:
- Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’ 11 marzo 2009
- Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010
- Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese
Fonti nazionali
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
- DPR del 31 gennaio 2018, approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 (codice IST-02623).
Obbligo di risposta, segreto d’ufficio, segreto statistico
e tutela dei dati personali
L’obbligo per le imprese di fornire i dati su richiesta delle autorità statistiche è previsto in Italia e in molti Paesi europei per tutelare la qualità delle rilevazioni statistiche e produrre informazioni dotate dei necessari requisiti di accuratezza.
Nell’ordinamento italiano l’obbligo di risposta per le indagini previste dal Programma statistico nazionale è sancito dall’art. 7 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 per i soggetti pubblici e per i soggetti privati individuati tramite apposito elenco allegato al PSN annualmente. Tale obbligo non sussiste per particolari categorie di dati (sensibili e giudiziari).
Per quanto riguarda la tutela del segreto d’ufficio, del segreto statistico e dei dati personali, il Censimento ha come riferimento la normativa nazionale ed europea. È l’art. 8 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 a garantire che le informazioni raccolte siano tutelate dal segreto d’ufficio cui sono tenuti gli addetti agli uffici di statistica, mentre l’art. 9 prevede il segreto statistico, in base al quale i dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che le persone non siano identificabili da alcun soggetto esterno, e possano essere utilizzati solo per scopi statistici. In ogni caso i dati non possono essere impiegati per identificare nuovamente gli interessati.
In merito alla tutela della riservatezza dei dati personali presenti nella rilevazione, a livello europeo il Censimento ha come riferimento normativo il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, divenuto pienamente efficace da maggio 2018. A livello nazionale si osservano le previsioni del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come aggiornato dal d.lgs 101 del 2018, che specifica obblighi e doveri in materia di protezione dei dati personali quali, ad esempio, la necessità dell’informativa sulla privacy, nonché le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale – Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat.
I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell’Istat.