Comunicato stampa

Superbonus, il parere Eurostat dopo lo scambio di informazioni con Istat

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Il 26 settembre 2023 l’Ufficio Statistico dell’Unione europea, Eurostat, ha pubblicato il suo parere, di natura prettamente metodologica, sulla classificazione del cosiddetto Superbonus nelle statistiche di finanza pubblica, anche in ragione delle modifiche apportate dalla normativa italiana introdotte nel corso del 2023 (Decreto Legge n.11 del 16 febbraio 2023, così come convertito dalla Legge n.38 dell’11 aprile 2023). Il parere è la sintesi di uno scambio continuo di informazioni e dati che l’Istat conduce con le autorità statistiche europee nell’ambito della procedura sui deficit eccessivi (Excessive Deficit Procedure – EDP).

Eurostat era già intervenuto lo scorso febbraio con un ex-ante advice sul trattamento contabile del Superbonus per gli anni 2020-2022 sulla base della normativa allora in vigore. In quell’occasione, Eurostat aveva chiarito che le caratteristiche del credito di imposta, quali la trasferibilità, lo sconto in fattura e la possibilità di utilizzo oltre il debito fiscale dell’anno (perché utilizzabile in compensazione con ogni debito fiscale del beneficiario) configuravano lo stesso come un credito di tipo “pagabile”, da rappresentare nei conti delle amministrazioni pubbliche interamente in spesa nell’anno di maturazione dell’agevolazione, ossia nell’anno di sostenimento della spesa. Le caratteristiche suddette erano e sono infatti ritenute indicatori sufficienti a garantire che un credito di imposta sia interamente utilizzato dai beneficiari in un certo momento, senza che importi rilevanti dello stesso siano persi, ossia non siano utilizzati in qualche modo dai beneficiari (Per i profili contabili relativi alla classificazione dei crediti di imposta si rimanda all’Audizione ISTAT su “Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta” presso la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) Senato della Repubblica, 15 marzo 2023).

Le modifiche normative introdotte nel 2023 hanno reso necessario un nuovo intervento chiarificatore dell’autorità statistica europea in merito alla classificazione del Superbonus per l’anno 2023.

Infatti, la nuova normativa, eliminando in via generale la trasferibilità e lo sconto in fattura dal 18 febbraio 2023, ha ristretto significativamente le possibilità di utilizzo del credito con conseguente possibile riclassificazione dello stesso nei conti nazionali come “non pagabile”.

Tuttavia, le nuove disposizioni hanno anche previsto una serie di eccezioni1 per le spese sostenute nel 2023, per le quali continuano ad applicarsi le condizioni di utilizzo previgenti (piena trasferibilità, sconto in fattura, utilizzo in compensazione fiscale).

Le evidenze ad oggi disponibili hanno mostrato che queste eccezioni rappresentano la parte prevalente delle spese sostenute nel 2023, poiché riferibili soprattutto alla deroga prevista per le spese già avviate e/o comunque già approvate prima del blocco.

In ragione di ciò, il parere oggi espresso dall’Eurostat ha confermato la proposta dell’Istat di classificare il Superbonus maturato sulle spese sostenute nel 2023 come credito “pagabile”, da registrare interamente in spesa nell’anno stesso.

Eurostat stesso ha nel suo parere affermato che tali considerazioni non possono estendersi anche alle spese sostenute nel 2024 poiché, pur rimanendo valide le altre eccezioni minori, viene meno la deroga relativa alle spese già programmate nel 2022. La definizione dei profili contabili del Superbonus 2024 richiede, quindi, un ulteriore approfondimento metodologico e una valutazione sulla base delle evidenze quantitative che diverranno via via disponibili.

In prospettiva, rimane aperta la valutazione complessiva della perdita associata a tutti i crediti Superbonus maturati sulla base del loro utilizzo effettivo, che può coinvolgere i crediti maturati a partire dal 2020. Ad oggi questa perdita è valutata non significativa sebbene su di essa potrà incidere l’evoluzione per gli anni a venire dei crediti incagliati.

1.Le eccezioni riguardano gli interventi effettuati da case popolari, Onlus e terzo settore e interventi su edifici danneggiati in zone sismiche e zone colpite da eventi meteorologici verificatisi dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle Marche. È inoltre prevista una deroga al blocco delle cessioni nel caso di interventi già avviati e/o da avviare per cui è stata presentata la “Comunicazione di diritto lavori asseverata” (CILA) prima del 16 febbraio 2023. Per i lavori condominiali approvati dall’assemblea condominiale prima del 16 febbraio 2023 è possibile trasferire il credito anche in assenza della CILA. In questi due casi, i lavori devono concludersi entro la fine di dicembre 2023.

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Data di pubblicazione: 26 settembre 2023

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