Indici Istat per contratti pubblici
Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), successivamente integrato e corretto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, introduce l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti iniziali di gara delle procedure di affidamento e fornisce indicazioni sugli indicatori sintetici di prezzo e di costo che devono essere utilizzati.
Nel dettaglio, al comma 3 dell’articolo 60, il Codice stabilisce che “ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici:
- con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione individuati ai sensi del comma 4-quater;
- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.”
Per i contratti di lavori, come previsto nell’allegato II.2-bis, Sezione IV “Disposizioni economico-finanziarie e finali”, art.16 “Disposizioni transitorie e finali”, comma 2, fino a quando non si rendono disponibili gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione del fabbricato residenziale, del capannone industriale e del tronco stradale con tratto in galleria, come disposto nel testo del Codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° luglio 2023.
Per i contratti di servizi e forniture, l’art.10, Sezione III dell’Allegato II.2-bis specifica gli indici revisionali applicabili:
- nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
- gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO, prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno”;
- gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi, prediligendo i valori degli indici “business to business” (BtoB), per settore economico ATECO;
- gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
Di seguito si forniscono i link utili per reperire gli indici.
L’Istat è impegnato nella costruzione dei nuovi indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis. inserito nel Codice dei contratti pubblici dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Gli utenti saranno informati della disponibilità dei nuovi indici di costo per TOL con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli indici saranno resi disponibili nella banca dati IstatData.
- Indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic)
- Indici dei prezzi alla produzione dell’industria
- Indici dei prezzi alla produzione dei servizi (BtoB)
- Indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto
- Indici delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (Ateco)
Il Sistema Rivaluta, consultabile previa iscrizione, offre anche il servizio online per il calcolo delle variazioni percentuali di alcuni dei suddetti indici: Fabbricato residenziale, Tronco stradale con tratto in galleria, Prezzi al consumo per l’intera collettività – Nic, Prezzi alla produzione dell’industria e Retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto.
Viene, inoltre, offerto il servizio di rilascio della documentazione ufficiale: un file in formato stampabile (pdf) contenente gli indici e le variazioni percentuali richieste, che include la data e l’ora di rilascio e riporta una numerazione progressiva univoca nell’ambito dell’anno solare; il file può anche essere personalizzato con i dati identificativi del richiedente.
Gli indici sono disponibili nel sistema Rivaluta solo quando viene rilasciata la loro versione definitiva, mentre nella banca dati IstatData, solo per gli indici per cui è previsto, viene prima diffuso il dato provvisorio e successivamente il dato definitivo; per l’utilizzo di cui all’articolo 60 devono essere utilizzati i dati definitivi.