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Principi fondamentali della statistica ufficiale delle Nazioni Unite

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Sviluppati dalla Conferenza degli statistici europei nel 1991, sono stati adottati dalla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel 1992 e, a livello globale, dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nell’aprile 1994. Nel gennaio 2014, su raccomandazione del Consiglio economico e sociale (ECOSOC) hanno ottenuto il più alto riconoscimento politico con l’adozione da parte dell’Assemblea generale delle NU (A/RES/68/261).

  1. Pertinenza, imparzialità e parità di accesso
    Le statistiche ufficiali forniscono un elemento indispensabile nel sistema informativo di una società democratica, servendo il governo, l’economia e il pubblico con dati sulla situazione economica, demografica, sociale e ambientale. A tal fine, le statistiche ufficiali che soddisfano la prova dell’utilità pratica devono essere compilate e rese disponibili su base imparziale dagli istituti statistici ufficiali per onorare il diritto dei cittadini all’informazione pubblica.
  2. Standard professionali ed etica
    Per mantenere la fiducia nelle statistiche ufficiali, gli istituti di statistica devono decidere in base a considerazioni strettamente professionali, compresi i principi scientifici e l’etica professionale, i metodi e le procedure per la raccolta, l’elaborazione, la conservazione e la presentazione dei dati statistici.
  3. Responsabilità e trasparenza
    Per facilitare una corretta interpretazione dei dati, gli istituti di statistica devono presentare informazioni secondo standard scientifici sulle fonti, i metodi e le procedure delle statistiche.
  4. Prevenzione dell’uso improprio
    Gli istituti di statistica hanno il diritto di commentare l’interpretazione errata e l’uso improprio delle statistiche.
  5. Fonti delle statistiche ufficiali
    I dati a fini statistici possono essere tratti da tutti i tipi di fonti, siano esse indagini statistiche o registri amministrativi. Gli istituti di statistica devono scegliere la fonte in base alla qualità, alla tempestività, ai costi e all’onere per i rispondenti.
  6. Riservatezza
    I dati individuali raccolti dagli istituti di statistica per la compilazione di statistiche, che si riferiscano a persone fisiche o giuridiche, devono essere strettamente riservati e utilizzati esclusivamente a fini statistici.
  7. Legislazione
    Le leggi, i regolamenti e le misure in base alle quali operano i sistemi statistici devono essere resi pubblici.
  8. Coordinamento nazionale
    Il coordinamento tra le organizzazioni statistiche all’interno dei paesi è essenziale per ottenere coerenza ed efficienza nel sistema statistico.
  9. Uso degli standard internazionali
    L’uso da parte degli istituti statistici di ogni paese di concetti, classificazioni e metodi internazionali promuove la coerenza e l’efficienza dei sistemi statistici a tutti i livelli ufficiali.
  10. Cooperazione internazionale
    La cooperazione bilaterale e multilaterale in statistica contribuisce al miglioramento dei sistemi di statistica ufficiale in tutti i paesi.
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Data di pubblicazione: 11 aprile 2022