Contributo al Parlamento

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (Atto n. 333)

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XII Commissione Affari sociali
Camera dei deputati
Roma, 16 dicembre 2021

Memoria scritta dell’Istituto nazionale di statistica

In questa memoria l’Istat presenta i risultati di una simulazione sugli effetti redistributivi dell’introduzione dell’assegno unico universale per i figli a carico, sulla base dello schema di decreto legislativo presentato al Parlamento il 25 novembre 2021 (Atto del Governo n. 333) e attualmente sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

Come è noto, la legge n. 46/2021 prevede una radicale riforma delle attuali politiche di sostegno dei figli a carico, sostituite da una singola misura con criteri di universalità e progressività. L’obiettivo è razionalizzare e rafforzare il sistema di sostegno fiscale alle famiglie, supportando al contempo i livelli, particolarmente bassi, dell’occupazione femminile e del tasso di natalità.

Le misure abrogate sono:

  • la detrazione Irpef per i figli a carico, che viene erogata sotto forma di tax expenditure, il cui principale difetto è la possibile mancata fruizione da parte dei contribuenti a più basso reddito, con un’imposta lorda inferiore al beneficio (incapienza);
  • gli Assegni Familiari erogati dall’Inps e dai datori a lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente;
  • l’Assegno per le famiglie numerose (3 o più figli);
  • l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
  • il Premio alla nascita.

Rispetto alle misure precedenti, il nuovo assegno può essere erogato a partire dal settimo mese di gravidanza e riduce l’età massima per essere considerati come figlio a carico, dai 24 ai 21 anni. L’importo viene ridotto a partire dai 18 anni mentre aumenta al crescere del numero dei figli, nel caso di disabilità e per le famiglie con due percettori di reddito da lavoro (articolo 4). Inoltre, il beneficio è ridotto in relazione a livelli di ISEE medio-alti e non concorre a formare il reddito complessivo.

La platea di riferimento comprende i cittadini dell’Unione Europea e gli extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricerca di durata superiore ai sei mesi. I beneficiari devono essere domiciliati in Italia e soggetti al pagamento dell’Irpef per tutta la durata dell’assegno. Devono essere stati o essere residenti in Italia per almeno due anni (anche non continuativi), oppure avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno due anni (articolo 3).

Data di pubblicazione: 17 dicembre 2021

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