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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (Atto n. 430)

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Commissioni riunite XI “Lavoro pubblico e privato” e XII “Affari sociali” della Camera dei deputati

Roma, 27 luglio 2017

Audizione del Direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell’Istituto nazionale di statistica Roberto Monducci

In questa audizione l’Istat intende offrire un contributo utile all’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (Atto n. 430), il quale contiene alcune importanti novità rispetto alle politiche adottate nel passato.

Il Reddito di Inclusione costituisce una misura strutturale, destinata a permanere stabilmente nella legislazione, nell’ambito di un articolato Piano nazionale per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale di medio-lungo periodo. Con questo provvedimento si introduce anche in Italia, come già accade nella maggior parte dei paesi europei, uno strumento di
protezione di ultima istanza volto a garantire ai cittadini un livello minimo di risorse.

Il disegno della misura, inizialmente limitato a un sottoinsieme dei poveri con alcune condizioni prioritarie, in particolare le famiglie con minori, consente di estenderne progressivamente l’applicazione.

La misura è concepita in modo da garantire flessibilità nei criteri di erogazione e negli importi del beneficio. In particolare, i parametri possono variare periodicamente sia in relazione ai bisogni e alle risorse disponibili sia rispetto gli obiettivi del legislatore. L’importo del beneficio è calcolato secondo uno schema lineare, noto in letteratura come imposta negativa sui redditi familiari (inferiori a una soglia di intervento predefinita). La formula di calcolo del beneficio, infatti, risponde a criteri teorici ottimali e consente di evitare la cosiddetta “trappola della povertà”, per la quale un individuo, anziché partecipare all’offerta di lavoro, sceglie di percepire un sussidio sicuro,
generando in tal modo perdite di efficienza a livello sia individuale (impoverimento del capitale umano) sia collettivo (inefficienza allocativa).

Data di pubblicazione: 27 luglio 2017

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