Definizioni e indicatori

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La dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) definisce la violenza contro le donne “qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata”.

Applicando tale definizione,  le Nazioni Unite identificano e riconoscono le diverse forme di violenza contro le donne : la violenza inflitta dai partner, le pratiche tradizionali dannose, tra cui la mutilazione e il taglio genitale femminile, l’infanticidio femminile e la selezione sessuale prenatale, il matrimonio precoce, il matrimonio forzato, le violenze legate alla dote, i crimini contro le donne commessi per “onore”, il maltrattamento delle vedove; il femminicidio; la violenza sessuale da parte di non partner; le molestie sessuali e le violenze nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni educative e nello sport; la tratta di donne.

In seguito, sono stati individuati gli indicatori di base ed opzionali per la misurazione del fenomeno (Nazioni Unite: UNSD 2010, UNECE 2010, UNECE 2015, UNSD 2015 – Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda) e le linee guida per la produzione di statistiche sulla violenza contro le donne (Nazioni Unite, 2013).

Indicatori e definizioni comuni sono inoltre alla base delle linee guida per l’uso dei dati amministrativi sulla violenza contro le donne, la cui realizzazione è prevista tra gli obiettivi del programma congiunto (2018-2022) UN Women / Organizzazione Mondiale della Sanità.”

In ambito europeo, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza, la cosiddetta convenzione di Istanbul (2011), definisce la violenza di genere, come qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato (art.3).

Di rilievo il monitoraggio affidato al GREVIO (Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) per la valutazione dell’effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul e l’impegno scientifico dell’EIGE (Istituto dell’Unione Europea per l’Uguaglianza di Genere) per l’individuazione di indicatori utili alla misurazione della violenza di genere nei Paesi europei.

Nell’ottobre 2021 il Gruppo Direttivo della Conferenza degli Statistici Europei (Conference of European Statisticians – CES – Steering Group) sulle statistiche di genere ha sviluppato una Guida per misurare l’impatto della pandemia di Covid-19 su uomini e donne e più in generale supportare gli uffici statistici nazionali nella produzione di dati per lo sviluppo di politiche di genere. La Guida propone indicatori e quesiti di indagine e offre consigli sulle considerazioni metodologiche chiave per la raccolta e la diffusione dei dati in quattro aree: lavoro retribuito e non retribuito, salute, violenza contro le donne e divario digitale di genere.


Definizioni di forme di violenza

Violenza sessuale

Nella normativa nazionale la violenza sessuale si riferisce a chiunque, con la forza o con la minaccia o l’abuso di autorità, forzi un’altra persona a commettere o subire atti sessuali (Codice penale, articolo 609bis) ed include pertanto lo stupro e le molestie sessuali.
Nel febbraio 1996 la violenza sessuale ha cessato di essere “un crimine contro la morale pubblica” ed è stato pienamente riconosciuto come un “crimine contro la persona”.

L’indagine Istat fa riferimento a tutte le situazioni in cui le donne sono costrette a compiere o subire atti sessuali di vario genere contro la loro volontà. Sono considerati: stupro, tentato stupro, molestie sessuali, costrizione a rapporti sessuali con altre persone, rapporti sessuali indesiderati, le attività sessuali fatte per paura delle conseguenze, degradanti e umilianti.

Violenza fisica

La violenza fisica va da forme relativamente miti a molto gravi: la minaccia di essere fisicamente colpita, spinta, strattonata, picchiata, schiaffeggiata, presa a calci, minacciata o colpita con armi o sottoposta a tentativi di strangolamento, soffocamento, bruciature. Nella legislazione italiana possono fare riferimento a una serie di reati quali percosse, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, omicidi colposi e volontari.

Violenza psicologica

La violenza psicologica nell’indagine Istat include denigrazione, controllo del comportamento, strategie di segregazione, intimidazioni, gravi restrizioni finanziarie imposte dal partner.
In particolare vengono considerate come forme di isolamento le limitazioni nel rapporto con la famiglia di origine o gli amici, l’impedimento o il tentativo di impedire di lavorare o studiare; tra le forme di controllo, compaiono l’imposizione da parte del partner di come vestirsi o pettinarsi, l’essere seguite e spiate, l’impossibilità di uscire da sole, fino alla vera e propria segregazione; tra le forme di svalorizzazione e violenza verbale vengono descritte le situazioni di umiliazioni, offese e denigrazioni anche in pubblico, le critiche per l’aspetto esteriore e per come la compagna si occupa della casa e dei figli e le reazioni di rabbia se la donna parla con altri uomini; infine tra le forme di intimidazione sono compresi dei veri e propri ricatti come portare via i figli, le minacce di fare del male ai figli e alle persone care o a oggetti e animali, nonché quella di suicidarsi.

Nella legislazione italiana possono farvi riferimento una serie di reati quali la minaccia, la violenza privata, l’aborto di donna non consenziente, lo stato d’incapacità procurato mediante violenza, la violazione di domicilio, il sequestro di persona, l’abbandono di persona minore o incapace.

Violenza economica

Nell’indagine Istat tra le forme di violenza economica, sono evidenziati l’impedimento di conoscere il reddito familiare, di avere una carta di credito o un bancomat, di usare il proprio denaro e il costante controllo su quanto e come si spende.
Possono farvi riferimento, una serie di reati quali violazione degli obblighi di assistenza familiare, sottrazione all’obbligo della corresponsione dell’assegno divorzile, violazione degli obblighi di assistenza familiare, danneggiamento, appropriazione indebita, estorsione.

Stalking

La legge del 2009 sullo stalking ha colmato un importante vuoto legislativo, regolando gli atti persecutori di cui sono vittime uomini e donne. Per essere definiti come stalking, tali atti devono ripetersi nel tempo e generare nella vittima ansia e timore al punto di condizionarne le abitudini.

In virtù delle innovazioni legislative, è stato meglio definito il fenomeno, misurandone la ripetitività, la durata e alcune sue caratteristiche, così come previsto dalla normativa. Si tratta di qualsiasi “continuativo maltrattamento, minaccia o persecuzione di comportamento che: (1) provoca uno stato di ansia e paura nella vittima, o (2) genera all’interno della vittima una paura motivata per la propria sicurezza o per la sicurezza dei familiari, dei familiari o di altri che sono associati alla vittima da una relazione affettiva, o; (3) forza la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita “.

Nel febbraio 2009, l’Italia ha adottato una legge anti-stalking che lo trasforma in un reato penale, punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni (Legge 23 aprile 2009 e codice penale, 612bis).