FAQ – Chiarimenti sulla modalità di raccolta dei dati

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1. E’ vero che l’Istat ha passato a IPSOS l’indagine Forze di lavoro?

No. L’Istat rimane titolare dell’indagine di cui è pienamente responsabile per tutti gli aspetti di carattere normativo, amministrativo e tecnico-scientifico. Ciò che cambia rispetto alla prassi finora seguita, secondo quanto deciso dal Consiglio dell’Istat nel giugno del 2009, è l’affidamento della fase di raccolta sul campo dell’informazione, che dovrà essere svolta secondo le regole stringenti che garantiscono la qualità poste dall’Istat. L’Istat continuerà a definire la metodologia (peraltro armonizzata a livello europeo), a controllare il lavoro sul campo e a monitorare tutto il processo, passo per passo, ad effettuare l’elaborazione dei dati e interverrà tempestivamente per risolvere problemi che dovessero porsi in corso d’opera. In proposito, si ricorda che fin dalla sua istituzione e comunque anche dopo la creazione del Sistema Statistico Nazionale con il D.Lgs. n. 322/89, l’Istat si è sempre avvalso di organi intermedi dislocati sul territorio, sia pubblici sia privati, per l’espletamento della fase di raccolta del dato statistico, la quale richiede una presenza capillare sul territorio delle strutture di rilevazione. Questo approccio è seguito per tutte le più importanti indagini ed è in linea con quanto effettuato dagli istituti di statistica in altri paesi OCSE. Nei prossimi due anni verranno approfondite tutte le possibilità normative e tecniche per dotare l’Istat (e l’intero Sistema Statistico Nazionale) di strumenti tecnicamente efficienti ed economicamente convenienti per rilevare dati presso le famiglie, le imprese e le istituzioni. Una commissione con esperti nazionali ed internazionali verrà costituita per valutare questi aspetti, così da disporre di un rapporto finale entro la metà del 2010.

2. E’ vero che cambierà tutto nella rilevazione e ci sarà una caduta della qualità dei dati?

No. Dal punto di vista metodologico e sul piano della raccolta del dato non cambia nulla, in quanto i rilevatori impiegati in tale attività sono formati e la loro attività è continuamente controllata dall’Istat. L’Istat rimane responsabile della fase di progettazione, validazione e controllo dell’indagine, così come dell’elaborazione dei dati raccolti sul campo. In virtù di questo ruolo, dettato dalla legge, è e sarà l’Istat a dettare le direttive alla società e a controllare in modo stringente che vengano attuate, come sempre accade quando l’Istituto affida all’esterno la raccolta di dati. Tale modello è ampiamente collaudato, essendo stato utilizzato in molte altre indagini su famiglie e imprese.

3. Quando e perché è stata presa la decisione di affidare ad una ditta esterna queste interviste?

L’attività del rilevatore presenta peculiarità difficilmente riconducibili alle tipologie contrattuali di lavoro subordinato. Tale attività richiede, infatti, un’estrema flessibilità ed una elevata autonomia nella gestione delle interviste, considerato che queste ultime possono interessare qualsiasi settimana dell’anno e devono tener conto della disponibilità delle famiglie in termini di giorni e di orari (compresi anche il sabato e la domenica in orari disagiati). A fronte di tale prestazione lavorativa richiesta, la tipologia contrattuale che meglio si adattava, per flessibilità e autonomia, era quella della collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia, il legislatore negli ultimi anni è intervenuto a definire con diverse disposizioni normative il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali, prevedendo, con specifico riguardo all’indagine sulle Forze Lavoro, un’apposita deroga all’utilizzo di tale forma contrattuale fino al 30 giugno 2009. Di conseguenza, l’Istat ha esaminato soluzioni alternative, compresa la costituzione di una società di rilevazione, prevista ai sensi dell’art. 10bis del d.l. 30.9.2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2.12.2005 n. 248, ma il susseguirsi di interventi giuridici e normativi sull’articolo di legge in questione ha determinato il perdurare di una situazione in evoluzione circa le regole e gli assetti da tenere presenti nella costituzione di detta società. In presenza di questa incertezza, a ottobre 2008 l’Istat aveva già cautelativamente avviato una procedura di gara per l’affidamento a ditta esterna della raccolta di dati con tecnica CAPI nell’ambito della rilevazione Forze Lavoro. Di conseguenza, quando il 28 febbraio 2009, il decreto “mille proroghe” ha finalmente stabilito a livello normativo l’assetto definitivo della società, essendo ormai imminente il termine ultimo per la proroga dei contratti dei rilevatori, e per non incorrere nel rischio di dover sospendere la fornitura al Paese di un dato così importante e di violare gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, l’Istat è stato obbligato ad effettuare la scelta della esternalizzazione della fase di raccolta dati, soluzione già adottata con successo in altri casi.

4. Quali sono le normative che hanno impedito all’Istat di proseguire la rete rilevazione Forze di lavoro?

I presupposti normativi della rete sono: i principi generali in materia di affidamento di incarichi a collaboratori esterni nella pubblica amministrazione, disciplinati dall’art. 7, comma 6 e seguenti, del d.lgs. 165 del 2001. Inoltre, negli ultimi anni il legislatore è intervenuto a definire con diverse disposizioni normative il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. Nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a introdurre tetti di spesa e a stabilire requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato. La legge n. 266 del 2005 (Finanziaria per l’anno 2006) per le collaborazioni coordinate e continuative ha previsto (comma 187 dell’articolo 1) che, a decorrere dall’anno 2006, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Sono escluse dall’applicazione del suddetto limite di spesa le collaborazioni individuate dall’art. 1, comma 188 della legge n. 266 del 2005 relative a progetti di ricerca e innovazione, qualora gli oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti. Ad esse, tuttavia, si applicano i requisiti di legittimità, pubblicità e comparazione individuati dall’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario relative alla spesa possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione. L’Istat, a fronte di tali limitazioni, è stato autorizzato con l’art. 10 bis, comma 5, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 a prorogare i contratti in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle Forze di lavoro, fino alla costituzione, e comunque entro il 30 giugno 2009, della società di rilevazione statistica finalizzata a garantire l’efficienza e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale dell’attività di rilevazione statistica. Infine, va ricordato che l’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 (legge 244 del 2007) al comma 79 ha disposto che: “L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: “Art. 36. -(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).- 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l’indicazione del nominativo della persona da sostituire.”

5. E’ vero che i rilevatori alla scadenza del contratto dell’Istat rimarranno senza lavoro?

L’Istat, per quanto consentito dalla normativa vigente, si è attivato per salvaguardare l’occupazione prevedendo nel capitolato della gara emesso in data 6 ottobre 2008 la clausola obbligatoria per cui: ‘La Ditta contraente dovrà avvalersi esclusivamente di intervistatori con elevata esperienza di interviste. Considerata l’importanza dell’indagine, la peculiarità del lavoro richiesto e la tempistica ristretta necessaria all’avvio dei lavori, tenuto conto dell’esistenza di una rete ISTAT con esperienza CAPI acquisita nell’ambito dello svolgimento dell’indagine continua sulle Forze di lavoro e dell’alta professionalità acquisita, la Ditta deve selezionare in via prioritaria tutti gli intervistatori ISTAT attivi al momento dell’aggiudicazione e reclutarli in via preferenziale’. Peraltro è evidente la convenienza per l’IPSOS di reclutare personale già adeguatamente formato nello specifico dell’indagine

6. Ma anche se sono assunti da IPSOS i rilevatori rischiano di essere trattati economicamente in modo peggiore che precedentemente?

No, perché l’Istat ha introdotto nel capitolato della gara una “clausola di salvaguardia del compenso” dei rilevatori. Le società partecipanti alla gara erano infatti tenute ad indicare il compenso che si impegnavano a corrispondere ai rilevatori e quanto più esso fosse stato alto, tanto più elevato sarebbe stato il punteggio attribuito alla società offerente rispetto a quelle concorrenti. Ciò perché è fondamentale che i rilevatori siano pagati adeguatamente per svolgere un lavoro di qualità. Il compenso ad intervista sarà quindi più elevato di quello precedente.

7. Perché il personale IPSOS deve operare presso la sede di Roma dell’Istat?

La scelta si fonda su importanti motivi di qualità, riservatezza e sicurezza informatica delle trasmissioni delle informazioni. Il sistema informatico che utilizzerà la società per la gestione dei rilevatori e per la trasmissione dei dati appartiene all’Istat e possiede tutte le caratteristiche utili per garantire sicurezza e riservatezza dei dati. In particolare, tale sistema è interno alla rete di protezione dati dell’Istat e non è pertanto interrogabile dall’esterno, non è esportabile su altre piattaforme nei tempi previsti per l’esecuzione del servizio, non è reperibile in commercio. Come indicato nel capitolato, la società lavorerà nei locali Istat per usare questo sistema e gestire meglio, congiuntamente al personale dell’Istituto, le fasi del processo di rilevazione sul campo. L’Istat, da parte sua, avrà la possibilità di controllare in modo stringente il lavoro della società con la quale opererà in stretta collaborazione. Ogni problema che si presenterà sarà tempestivamente affrontato e risolto congiuntamente. La sinergia tra gli attori in campo è la prima garanzia della qualità. Per questo l’accesso del personale della ditta ai locali Istat è un’esigenza non rinunciabile

8. E’ vero che l’Istat ha regalato alla società i personal computer per i rilevatori?

No. Nel bando di gara emesso nell’ottobre del 2008 era già previsto che l’Istat mettesse a disposizione della ditta i PC portatili ed il relativo software specialistico. Anche in questo caso la scelta si basa su esigenze di ordine tecnico a presidio della qualità dell’indagine, nonché relative alla sicurezza delle informazioni raccolte. L’utilizzo dei personal computer dell’Istat permette all’Istituto di garantire maggiormente la sicurezza dei dati raccolti e la privacy dei cittadini, in caso di guasto o di scambio dei personal computer, in quanto l’attività di recupero e gestione delle informazioni avviene nell’ambito del sistema informatico dell’Istat.

Data di pubblicazione: 01 gennaio 1970