LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
 
 Vigente al: 8-4-2014  
 

CAPO I
GLI ORGANI DEL GOVERNO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1. 
           (Gli organi del Governo Formula di giuramento) 
 
  1. Il Governo della  Repubblica  e'  composto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono  insieme  il
Consiglio dei ministri. 
  2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio  dei  ministri
e' da lui controfirmato, insieme ai  decreti  di  accettazione  delle
dimissioni del precedente Governo. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima  di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani  del  Presidente
della Repubblica con la seguente formula:  "Giuro  di  essere  fedele
alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi  e
di  esercitare  le  mie  funzioni  nell'interesse   esclusivo   della
nazione". 
                               ART. 2. 
              (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Il Consiglio dei ministri determina  la  politica  generale  del
Governo e, ai fini  dell'attuazione  di  essa,  l'indirizzo  generale
dell'azione  amministrativa;  delibera  altresi'  su  ogni  questione
relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto  fiduciario  con
le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. 
  2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  porre  la  questione  di
fiducia dinanzi alle Camere. 
  3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: 
    a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni
programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede  la  fiducia
del Parlamento; 
    b) i disegni di legge e le proposte  di  ritiro  dei  disegni  di
legge gia' presentati al Parlamento; 
    c) i decreti aventi valore o forma di legge e  i  regolamenti  da
emanare con decreto del Presidente della Repubblica; 
    d) gli atti di sua competenza previsti  dall'articolo  127  della
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle  leggi
regionali e delle provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  salvo
quanto stabilito dagli statuti speciali per la  regione  siciliana  e
per la regione Valle d'Aosta; (5) 
    e) le direttive da impartire tramite il commissario  del  Governo
per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate  alle  regioni
che sono tenute ad osservarle; 
    f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il
compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale,
in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio  delle
funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino  adempimenti  da
svolgersi entro i termini perentori previsti della legge o risultanti
dalla natura degli interventi; 
    g) le proposte  di  sollevare  conflitti  di  attribuzione  o  di
resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni
e delle provincie autonome; 
    h) le linee di indirizzo in tema  di  politica  internazionale  e
comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali,
comunque denominati, di natura politica o militare; 
    i) gli atti concernenti i rapporti  tra  lo  Stato  e  la  Chiesa
cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione; 
    l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della
Costituzione; 
    m) i provvedimenti da emanare con decreto  del  Presidente  della
Repubblica previo parere del  Consiglio  di  Stato,  se  il  ministro
competente non intende conformarsi a tale parere; 
    n) la richiesta motivata di registrazione della Corte  dei  conti
ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    o)  le  proposte  motivate  per  lo  scioglimento  dei   consigli
regionali; 
    p) le determinazioni concernenti l'annullamento  straordinario  a
tutela  dell'unita'  dell'ordinamento,  degli   atti   amministrativi
illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di
annullamento di atti amministrativi  delle  regioni  delle  provincie
autonome, anche  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali; (1) 
    q) gli altri provvedimenti  per  i  quali  sia  prescritta  o  il
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ritenga   opportuna   la
deliberazione consiliare. 
  ((4. L'individuazione degli atti da sottoporre  alla  deliberazione
del  Consiglio  dei  Ministri  e'  tassativa,  anche   agli   effetti
dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 229  (in
G.U. 1a  s.s.  26/04/1989,  n.  17)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del terzo comma,  lettera  p)  del  presente  articolo
"nella parte in cui prevede l'adozione da  parte  del  Consiglio  dei
ministri    delle    determinazioni    concernenti     l'annullamento
straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle  Regioni  e
delle Province autonome". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  10  -  14
dicembre 1998, n. 408  (in  G.U.  1a  s.s.  16/12/1998,  n.  50),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma  5,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.  59  (che  ha  abrogato  le
parole  "gli  atti  di  indirizzo  e   coordinamento   dell'attivita'
amministrativa delle  regioni  e,  nel  rispetto  delle  disposizioni
statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano" dell'articolo 2, comma 3,  lettera  d),
della presente legge). 
                               ART. 3. 
(Nomine alla presidenza di enti, istituti  o  aziende  di  competenza
                    dell'amministrazione statale) 
 
  1. Le nomine  alla  presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale,
fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici  creditizi,
sono effettuate con decreto del Presidente della  Repubblica  emanato
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri  adottata  su  proposta  del
ministro competente. 
  2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari. 
                               ART. 4. 
(Convocazione,  sedute  e  regolamento  interno  del  Consiglio   dei
                              ministri) 
 
  1. Il Consiglio  dei  ministri  e'  convocato  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. 
  2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, designato nel decreto  di  nomina,  e'  il  segretario  del
Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e
la conservazione del registro delle deliberazioni. 
  3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari  per
l'iscrizione delle proposte di iniziativa  legislativa  e  di  quelle
relative all'attivita' normativa del Governo  all'ordine  del  giorno
del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione  dell'ordine  del
giorno e della relativa documentazione ai Partecipanti alle  riunioni
del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione,  conservazione
e  conoscenza  delle  deliberazioni   adottate;   le   modalita'   di
informazione sui lavori del Consiglio. 
  4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri e' emanato con
decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   previa
deliberazione del Consiglio dei  ministri,  ed  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. 
                               ART. 5 
      (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo: 
    a) comunica alle  Camere  la  composizione  del  Governo  e  ogni
mutamento in essa intervenuto; 
    b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla  lettera  a)
del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente  o  a  mezzo  di  un
ministro espressamente delegato, la questione di fiducia; 
    c) sottopone al Presidente  della  Repubblica  le  leggi  per  la
promulgazione;  in  seguito  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, i disegni di legge per la presentazione alla Camere e,  per
l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei
regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
    d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni
atto per il quale e'  intervenuta  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e,  insieme  con
il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge; 
    e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di  legge  di  iniziativa
governativa e, anche attraverso il ministro  espressamente  delegato,
esercita le  facolta'  del  Governo  di  cui  all'articolo  72  della
Costituzione; 
    f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo  1953,  n.
87,  e  promuovere  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
conseguenti alle  decisioni  della  Corte  costituzionale.  Riferisce
inoltre  periodicamente  al  Consiglio  dei  ministri,   e   ne   da'
comunicazione   alle   Camere,   sullo    stato    del    contenzioso
costituzionale, illustrando le  linee  seguite  nelle  determinazioni
relative   agli   interventi   nei   giudizi   dinanzi   alla   Corte
costituzionale. Segnala altresi',  anche  su  proposta  dei  ministri
competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia utile valutare
l'opportunita' di iniziative legislative del Governo. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
95, primo comma, della Costituzione: 
    a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative
in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  nonche'
quelle connesse  alla  propria  responsabilita'  di  direzione  della
politica generale del Governo; 
    b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri  in  ordine  agli
atti che riguardano la politica generale del Governo; 
    c) puo' sospendere l'adozione  di  atti  da  parte  dei  ministri
competenti  in  ordine  a  questioni  politiche   e   amministrative,
sottoponendoli   al   Consiglio   dei   ministri    nella    riunione
immediatamente successiva; 
    c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai  fini  di  una
complessiva valutazione ed armonizzazione  degli  interessi  pubblici
coinvolti,  la  decisione  di  questioni  sulle  quali  siano  emerse
valutazioni  contrastanti  tra  amministrazioni  a   diverso   titolo
competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti; 
    d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni
che essi  intendano  rendere  ogni  qualvolta  eccedendo  la  normale
responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica  generale
del Governo; 
    e) adotta le direttive per assicurare  l'imparzialita',  il  buon
andamento  e  l'efficienza  degli  uffici  pubblici  e  promuove   le
verifiche  necessarie;  in  casi  di   particolare   rilevanza   puo'
richiedere   al   ministro   competente   relazioni    e    verifiche
amministrative; 
    f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e
gli enti pubblici svolgano la loro attivita'  secondo  gli  obiettivi
indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con
i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
    g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge  in  materia
di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
    h)  puo'  disporre,  con  proprio   decreto,   l'istituzione   di
particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in  via
preliminare questioni di comune competenza, di  esprimere  parere  su
direttive dell'attivita' del  Governo  e  su  problemi  di  rilevante
importanza da sottoporre al  Consiglio  dei  ministri,  eventualmente
anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione; 
    i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di  lavoro
composti in modo da assicurare la presenza  di  tutte  le  competenze
dicasteriali  interessate  ed  eventualmente  di  esperti  anche  non
appartenenti alla pubblica amministrazione. 
  3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  direttamente  o
conferendone delega ad un ministro: 
    a)  promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  relativa  alle
politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la  tempestivita'
dell'azione   di   Governo   e   della    pubblica    amministrazione
nell'attuazione    delle    politiche    comunitarie,     riferendone
periodicamente alle Camere; promuovere gli adempimenti di  competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia  delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle  Camere  dei
procedimenti normativi in corso nelle Comunita'  europee,  informando
il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo  nelle
specifiche materie; 
    ((a-bis)  promuove  gli  adempimenti  di  competenza  governativa
conseguenti alle pronunce della Corte europea dei  diritti  dell'uomo
emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica  tempestivamente
alle Camere le medisime pronunce ai fini dell'esame  da  parte  delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle  suddette
pronunce;)) 
    b) promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto  attiene
ai rapporti con le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo. 
  4. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  esercita  le  altre
attribuzioni conferitegli dalla legge. 
                               ART. 6. 
(Consiglio  di   Gabinetto,   Comitati   di   ministri   e   Comitati
                         interministeriali) 
 
  1. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  nello  svolgimento
delle  funzioni  previste  dall'articolo  95,  primo   comma,   della
Costituzione, puo' essere coadiuvato da un Comitato, che prende  nome
di Consiglio di  Gabinetto,  ed  e'  composto  dai  ministri  da  lui
designati, sentito il Consiglio dei ministri. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' invitare a singole
sedute del Consiglio di Gabinetto altri  ministri  in  ragione  della
loro competenza. 
  3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti  per
legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del  Consiglio
dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni.  Il  Presidente  del
Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni  al  Consiglio
dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali  i  Comitati
debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. 
                               ART. 7. 
(Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei  Comitati
                         interministeriali) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di  legge
ordinaria intese a ridurre  e  riordinare  i  Comitati  di  ministri,
compresi  quelli   non   istituiti   con   legge,   ed   i   Comitati
interministeriali previsti dalle  leggi  vigenti,  ad  eccezione  del
Comitato interministeriale per il credito e il  risparmio,  anche  in
relazione alle norme, agli strumenti ed alle  procedure  disciplinate
nella  presente  legge,  secondo  i  seguenti  principi   e   criteri
direttivi: 
    a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze; 
    b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori  omogenei  di
competenza anche se ripartiti fra piu' Ministeri. 
  2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo  parere
delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia.  Il
Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora
tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 
  3. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare  norme  regolamentari
volte a garantire procedure uniformi  in  ordine  alla  convocazione,
alla fissazione  dell'ordine  del  giorno,  al  numero  legale,  alle
decisioni e alle forme di conoscenza delle  attivita'  dei  comitati.
((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito con modificazioni  dalla
L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 4) che
il termine per l'esercizio della delega di cui al  presente  articolo
e' prorogato al 31 dicembre 1989. 
                               ART. 8. 
             (Vicepresidenti del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  proporre  al
Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o  piu'  ministri  delle
funzioni di Vicepresidente del  Consiglio  dei  ministri.  Ricorrendo
questa ipotesi, in caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la  supplenza  spetta  al
Vicepresidente o, qualora  siano  nominati  piu'  Vicepresidenti,  al
Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. 
  2. Quando non sia stato nominato il  Vicepresidente  del  Consiglio
dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta,  in  assenza  di
diversa disposizione  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'. 
                               Art. 9 
Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo,  incarichi
                       di reggenza ad interim 
 
  1. All'atto della costituzione del  Governo,  il  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
puo' nominare, presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
ministri  senza  portafoglio,  i  quali  svolgono  le  funzioni  loro
delegate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sentito  il
Consiglio  dei  ministri,  con  provvedimento  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale. ((14)) 
  2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa  assegni,  anche
in via delegata, compiti specifici ad un Ministro  senza  portafoglio
ovvero  a  specifici  uffici  o  dipartimenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque  attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,  che  puo'
delegarli a un Ministro o a  un  Sottosegretario  di  Stato,  e  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il  Consiglio
dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto di cui e'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di  Governo  per
un tempo determinato. 
  4. Il Presidente della Repubblica su  proposta  del  Consiglio  dei
ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o  ad  un
ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero,  con  decreto
di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 3 agosto 2007, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che
"In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non e'  richiesto
il parere del  Consiglio  dei  ministri  per  il  conferimento  delle
deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio." 
                              ART. 10. 
                      (Sottosegretari di Stato) 
 
  1.  I  Sottosegretari  di  Stato  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il ministro che il  sottosegretario  e'
chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. 
  2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano
giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei  ministri  con
la formula di cui all'articolo 1. 
  3. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i
compiti ad essi delegati con decreto  ministeriale  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita'  politica  e  i
poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi  dell'articolo  95
della Costituzione, a non piu' di dieci  Sottosegretari  puo'  essere
attribuito il titolo di vice ministro,  se  ad  essi  sono  conferite
deleghe relative ((ad aree o progetti di competenza)) di una  o  piu'
strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali.  In  tale
caso la delega, conferita dal Ministro competente, e'  approvata  dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
Ministri. 
  4.  I  sottosegretari   di   Stato   possono   intervenire,   quali
rappresentanti  del  Governo,  alle  sedute  delle  Camere  e   delle
Commissioni parlamentari, sostenere  la  discussione  in  conformita'
alle  direttive  del  ministro  e  rispondere  ad  interrogazioni  ed
interpellanze. I vice ministri di  cui  al  comma  3  possono  essere
invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa  con  il
Ministro competente, a partecipare  alle  sedute  del  Consiglio  dei
Ministri,  senza  diritto  di  voto,  per  riferire  su  argomenti  e
questioni attinenti alla materia loro delegata. 
  5. Oltre  al  sottosegretario  di  Stato  nominato  segretario  del
Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di
determinati compiti  e  servizi.  La  legge  sull'organizzazione  dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni  dei  sottosegretari.
Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed ai Ministeri. 
                              ART. 11. 
                (Commissari straordinari del Governo) 
 
  1.  Al  fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
relazione a programmi o indirizzi deliberati  dal  Parlamento  o  dal
Consiglio dei ministri o per particolari  e  temporanee  esigenze  di
coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo'  procedersi
alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le
attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
  2.  La  nomina  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.  Con  il  medesimo
decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni  di
mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il  tempo  indicato
nel decreto di nomina,  salvo  proroga  o  revoca.  Del  conferimento
dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. 
  3.  Sull'attivita'  del  commissario  straordinario  riferisce   al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro  da
lui delegato. ((15)) 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
378) che "I compensi dei Commissari straordinari di Governo,  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti  del
20 per cento dal 1° gennaio 2008". 

CAPO II
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME

                              ART. 12. 
(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le
                         province autonome) 
 
  1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   con   compiti   di
informazione, consultazione e raccordo, in relazione  agli  indirizzi
di politica  generale  suscettibili  di  incidere  nelle  materie  di
competenza regionale, esclusi gli indirizzi  generali  relativi  alla
politica  estera,  alla  difesa  e  alla  sicurezza  nazionale,  alla
giustizia. 
  2. La Conferenza e' convocata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il
Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche  delle  richieste
dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente
del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza,  salvo  delega  al
ministro per  gli  affari  regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'
attribuito,  ad  altro  ministro.  La  Conferenza  e'  composta   dai
presidenti delle  regioni  a  statuto  speciale  e  ordinario  e  dai
presidenti delle province autonome. Il Presidente del  Consiglio  dei
ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti
di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 
  3. La  Conferenza  dispone  di  una  segreteria,  disciplinata  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
ministro per gli affari regionali. 
  4. Il decreto di cui al comma 3  deve  prevedere  l'inclusione  nel
contingente della segreteria  di  personale  delle  regioni  o  delle
province autonome, il cui trattamento economico resta a carico  delle
regioni o delle province di provenienza. 
  5. La Conferenza viene consultata: 
    a) sulle linee generali dell'attivita'  normativa  che  interessa
direttamente le regioni e sulla  determinazione  degli  obiettivi  di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e  di
bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7
del presente articolo; 
    b) sui criteri generali  relativi  all'esercizio  delle  funzioni
statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti  tra  lo
Stato, le regioni, le province autonome e  gli  enti  infraregionali,
nonche'  sugli  indirizzi  generali  relativi  alla  elaborazione  ed
attuazione  degli  atti  comunitari  che  riguardano  le   competenze
regionali; 
    c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del  Consiglio
dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 
  6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il  ministro
appositamente delegato,  riferisce  periodicamente  alla  Commissione
parlamentare  per  le  questioni  regionali  sulle  attivita'   della
Conferenza. 
  7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   della
Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali   che   deve
esprimerlo entro sessanta giorni dalla data richiesta,  norme  aventi
valore di legge ordinaria intese a provvedere  al  riordino  ed  alla
eventuale soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
Stato-regioni  previsti   sia   da   leggi   che   da   provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le  attribuzioni
delle commissioni, con esclusioni di quelle che operano sulla base di
competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la  pronuncia  di  pareri
nelle questioni di carattere generale  per  le  quali  debbano  anche
essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando  le
modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per  la  cui  formazione
possono votare solo i  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome. ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito con modificazioni  dalla
L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 3) che
il termine per l'esercizio  della  delega  di  cui  al  comma  7  del
presente articolo e' prorogato fino al 31 dicembre 1989. 
                              ART. 13. 
                      (Commissario del Governo) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)). 
  3. Per la regione siciliana e  per  la  regione  Valle  d'Aosta  il
coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel
rispetto  di  quanto   previsto   dagli   Statuti   speciali,   viene
disciplinato  dalle  norme  di  attuazione,  che  dovranno  prevedere
apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta
restano ferme  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545. 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)). 

CAPO III
POTESTA' NORMATIVA DEL GOVERNO

                             Art. 13-bis 
               (( (Chiarezza dei testi normativi). )) 
 
  ((1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze,  provvede  a
che: 
    a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme vigenti ovvero a stabilire  deroghe  indichi  espressamente  le
norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; 
    b)  ogni  rinvio  ad  altre  norme  contenuto   in   disposizioni
legislative, nonche' in  regolamenti,  decreti  o  circolari  emanati
dalla pubblica amministrazione,  contestualmente  indichi,  in  forma
integrale o in forma sintetica e di  chiara  comprensione,  il  testo
ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento  o  il
principio, contenuto nelle norme cui si rinvia,  che  esse  intendono
richiamare. 
  2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei
testi normativi costituiscono principi  generali  per  la  produzione
normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non
in modo esplicito. 
  3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni,  si  provvede
all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri
e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando,  nel  corpo  del
testo aggiornato, le opportune evidenziazioni. 
  4.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  adotta  atti  di
indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi
incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante  l'adozione  di
codici e  di  testi  unici,  siano  attuati  esclusivamente  mediante
modifica   o   integrazione   delle   disposizioni   contenute    nei
corrispondenti codici e testi unici)). 
                              ART. 14. 
                        (Decreti legislativi) 
 
  1.  I  decreti  legislativi   adottati   dal   Governo   ai   sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con  la  denominazione  di  "decreto  legislativo"  e  con
l'indicazione, nel  preambolo,  della  legge  di  delegazione,  della
deliberazione del Consiglio dei ministri e  degli  altri  adempimenti
del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
  2. L'emanazione del decreto  legislativo  deve  avvenire  entro  il
termine fissato dalla legge di  delegazione;  il  testo  del  decreto
legislativo adottato dal Governo e'  trasmesso  al  Presidente  della
Repubblica, per  la  emanazione,  almeno  venti  giorni  prima  della
scadenza. 
  3. Se la delega legislativa  si  riferisce  ad  una  pluralita'  di
oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu'  atti  successivi  per  uno  o  piu'  degli
oggetti predetti. In relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla
legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui
criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 
  4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio  della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per  materia
entro  sessanta  giorni,  indicando   specificamente   le   eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive  della  legge
di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni  successivi,  esaminato
il parere, ritrasmette, con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo  che
deve essere espresso entro trenta giorni. 
                              ART. 15. 
                           (Decreti-legge) 
 
  1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati
ai sensi dell'articolo 77  della  Costituzione  sono  presentati  per
l'emanazione al Presidente della Repubblica con la  denominazione  di
"decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze
straordinarie  di  necessita'  e  di  urgenza  che  ne   giustificano
l'adozione, nonche' dell'avvenuta  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge: 
    a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76  della
Costituzione; 
    b) provvedere nelle materie  indicate  nell'articolo  72,  quarto
comma, della Costituzione; 
    c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata
negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; 
    d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti; 
    e)   ripristinare   l'efficacia   di   disposizioni    dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale  per  vizi  non  attinenti  al
procedimento: 
  3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il
loro contenuto deve essere specifico, omogeneo  e  corrispondente  al
titolo. 
  4. Il decreto-legge e'  pubblicato,  senza  ulteriori  adempimenti,
nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve
contenere  la  clausola  di  presentazione  al  Parlamento   per   la
conversione in legge. 
  5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di
conversione hanno efficacia dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima  non
disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. 
  6. Il Ministro di grazia  e  giustizia  cura  che  del  rifiuto  di
conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche'
della  mancata  conversione  per  decorrenza  del  termine  sia  data
immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
                              ART. 16. 
                (Atti aventi valore o forza di legge, 
             Valutazione delle conseguenze finanziarie) 
  1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'  della
Corte dei conti i decreti del Presidente della  Repubblica,  adottati
su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli  articoli
76 e 77 della Costituzione. 
  2. Il Presidente  della  Corte  dei  conti,  in  quanto  ne  faccia
richiesta la Presidenza di una  delle  Camere,  anche  su  iniziativa
delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le
valutazioni della Corte in ordine alle  conseguenze  finanziarie  che
deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o  dalla
emanazione  di  un  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo   su
delegazione delle Camere. 
                              Art. 17. 
                            (Regolamenti) 
 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  parere  del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta  giorni  dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: 
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei
regolamenti comunitari; 
    b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti
legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli  relativi  a
materie riservate alla competenza regionale; 
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o  di
atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si  tratti  di  materie
comunque riservate alla legge; 
    d) l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle  amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 
    e) IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA. 
  2.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Consiglio  di
Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti  in
materia, che si pronunciano entro trenta  giorni  dalla  richiesta)),
sono emanati i regolamenti  per  la  disciplina  delle  materie,  non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica,  autorizzando  l'esercizio  della
potesta' regolamentare del Governo,  determinano  le  norme  generali
regolatrici della materia  e  dispongono  l'abrogazione  delle  norme
vigenti,   con   effetto   dall'entrata   in   vigore   delle   norme
regolamentari. 
  3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita'  sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente  conferisca  tale  potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono
essere adottati con  decreti  interministeriali,  ferma  restando  la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti ministeriali ed  interministeriali  non  possono  dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati  dal  Governo.  Essi
debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
prima della loro emanazione. 
  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali,   che   devono   recare   la   denominazione    di
"regolamento", sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della  Corte  dei  conti  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
  4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei  Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del  comma  2,  su
proposta del Ministro  competente  d'intesa  con  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, con i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
criteri che seguono: 
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che  tali  uffici  hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica  e
di raccordo tra questo e l'amministrazione; 
    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale  generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione  tra  strutture  con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione  per
funzioni omogenee e secondo criteri di  flessibilita'  eliminando  le
duplicazioni funzionali; 
    c)   previsione    di    strumenti    di    verifica    periodica
dell'organizzazione e dei risultati; 
    d) indicazione e  revisione  periodica  della  consistenza  delle
piante organiche; 
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali  nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali. 
  ((4-ter. Con regolamenti da  emanare  ai  sensi  del  comma  1  del
presente  articolo,  si  provvede   al   periodico   riordino   delle
disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di  quelle  che
sono  state  oggetto  di   abrogazione   implicita   e   all'espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito  la  loro  funzione  o  sono
prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete)). 
                            Art. 17-bis. 
                  (( (Testi unici compilativi). )) 
 
  ((1. Il Governo  provvede,  mediante  testi  unici  compilativi,  a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e
settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: 
    a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; 
    b) ricognizione delle norme abrogate,  anche  implicitamente,  da
successive disposizioni; 
    c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti  in
modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; 
    d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico,
che restano comunque in vigore. 
  2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere
entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo  unico  e'
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione
del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Governo puo' demandare la redazione  degli  schemi  di  testi
unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°,  del  testo  unico  delle
leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, al Consiglio di Stato,  che  ha  facolta'  di  avvalersi  di
esperti, in discipline non giuridiche,  in  numero  non  superiore  a
cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di  bilancio  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non  e'  acquisito
il parere dello stesso, previsto ai  sensi  dell'articolo  16,  primo
comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio  decreto  n.
1054 del 1924, dell'articolo 17, comma  25,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo)). 

CAPO
IV
ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
DELLA
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI E
RIORDINO
DI TALUNE FUNZIONI

                              ART. 18. 
 (Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 
  2. Al Segretariato e' preposto un segretario generale, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra  i  magistrati
delle  giurisdizioni  superiori  ordinaria  ed  amministrativa,   gli
avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati,
i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla  pubblica
amministrazione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.  30  LUGLIO  1999,  N.
303)). Il Presidente del Consiglio dei  ministri  puo',  con  proprio
decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto  tra  le
predette categorie. Con la medesima procedura puo' essere disposta la
revoca  del  decreto  di  nomina  del  segretario  generale   e   del
vicesegretario generale. 
  3. I decreti di nomina del segretario generale, del  vicesegretario
generale,  dei  capi  dei  dipartimenti  e  degli   uffici   di   cui
all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del  giuramento
del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale
ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove
pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza  del
Consiglio  dei   ministri,   sono   collocati   fuori   ruolo   nelle
amministrazioni   di   provenienza.   ((Sono   del   pari   collocati
obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di  appartenenza,
oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n.
50, i vice capi delle strutture che  operano  nelle  aree  funzionali
relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed  amministrativa
del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione
dell'innovazione nel settore  pubblico  e  coordinamento  del  lavoro
pubblico, nonche'  il  dirigente  generale  della  polizia  di  Stato
preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla  sicurezza  del
Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al  suo
speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.)) 
  4. La funzione di capo dell'ufficio stampa puo' essere affidata  ad
un  elemento  estraneo  all'amministrazione,   il   cui   trattamento
economico e'  determinato  in  conformita'  a  quello  dei  dirigenti
generali dello Stato. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999 N. 303)). 
                              ART. 19. 
(Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
                              ministri) 
 
  1. Il Segretariato generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  assicura  il  supporto  all'espletamento  dei  compiti  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  curando,  qualora  non  siano
state affidate alle responsabilita' di un ministro senza  portafoglio
o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del  consiglio
dei ministri, le seguenti funzioni: 
    a)  predisporre   la   base   conoscitiva   e   progettuale   per
l'aggiornamento del programma di Governo; 
    b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del
programma di Governo, anche mediante  il  sistema  informativo  e  di
documentazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   in
collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli  altri
organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT; 
    c)  curare  gli  adempimenti  e   predisporre   gli   atti   alla
formulazione  ed  al  coordinamento  delle  iniziative   legislative,
nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo; 
    d) provvedere  alla  periodica  ricognizione  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento
delle disposizioni medesime; 
    e) collaborare alle iniziative  concernenti  i  rapporti  tra  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  gli  organi  dello  Stato
nonche' predisporre gli elementi di valutazione  delle  questioni  di
rilevanza costituzionale; 
    f) predisporre gli elementi necessari per  la  risoluzione  delle
questioni  interessanti  la  competenza  di  piu'  Ministeri  e   per
assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo; 
    g) curare la raccolta comparativa dei dati  sull'andamento  della
spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai  fini  di
valutazioni    tecniche    sulla    coerenza    economico-finanziaria
dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi
informativi e dell'apporto di ricerca delle altre  amministrazioni  e
di organismi pubblici; 
    h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella
programmazione dei lavori parlamentari e per  la  proposizione  nelle
sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una  costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche  al  fine  di
coordinare la presenza dei  rappresentanti  del  Governo;  provvedere
agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei  disegni  di  legge
alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si  armonizzi  con
la  graduale  attuazione  del  programma  governativo;   curare   gli
adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di
legge all'esame del Parlamento, nonche' gli  adempimenti  concernenti
gli  atti  del  sindacato  ispettivo,  istruendo  quelli  rivolti  al
Presidente del Consiglio e al Governo; 
    i)  assistere,  anche  attraverso  attivita'  di  studio   e   di
documentazione, il Presidente del Consiglio dei  ministri  nella  sua
attivita' per le  relazioni  internazionali  che  intrattiene  e,  in
generale, negli atti di politica estera; 
    ((i-bis) assistere  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
nell'esercizio delle sue attribuzioni  istituzionali  in  materia  di
rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni
del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma  2,  lettera
d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.)) 
    l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri  nella  sua
attivita' per le relazioni con  gli  organismi  che  provvedono  alla
difesa nazionale; 
    m) curare il  cerimoniale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
    n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a
conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i  sessi  ed
assistere il Presidente del Consiglio dei ministri  in  relazione  al
coordinamento delle amministrazioni  competenti  nell'attuazione  dei
progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine; 
    o) curare  gli  adempimenti  relativi  ai  modi  e  ai  tempi  di
applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati
e informazioni ed il compimento di  analisi  sulle  implicazioni  per
l'Italia delle politiche comunitarie; 
    p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano;  all'esame  delle  leggi
regionali  ai  fini  dell'articolo   127   della   Costituzione;   al
coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei
commissari del Governo nelle regioni;  ai  problemi  delle  minoranze
linguistiche e dei territori di confine; 
    q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso
il  capo  dell'ufficio  stampa  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri; 
    r) svolgere le  attivita'  di  competenza  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  inerenti  alla  gestione  amministrativa  del
Consiglio di Stato e dei tribunali  amministrativi  regionali,  della
Corte dei conti, dell'Avvocatura dello  Stato,  nonche'  degli  altri
organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  fanno
capo; 
    s)  curare   le   attivita'   preliminari   e   successive   alle
deliberazioni  del  comitato  per  la  liquidazione  delle   pensioni
privilegiate ordinarie e di ogni  altro  organo  collegiale  operante
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per  disposizione  di
legge o di regolamento; ((5)) 
    t) curare gli affari legali  e  del  contenzioso  e  mantenere  i
contatti con l'Avvocatura dello Stato; 
    u) curare le questioni concernenti il personale della  Presidenza
del Consiglio dei ministri,  nonche'  il  coordinamento  dei  servizi
amministrativi e tecnici; 
    v) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 
    z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 
    aa) curare ogni  altro  adempimento  necessario  per  l'esercizio
delle attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  del
Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio; 
    bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli
immobili di pertinenza o  comunque  in  uso  per  le  esigenze  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese  quelle  relative
ai dipartimenti e  agli  uffici  affidati  alla  responsabilita'  dei
ministri  senza  portafoglio  e  dei  sottosegretari  di  Stato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  avvalendosi  anche  delle
amministrazioni competenti; 
    cc) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12,  comma
4, lettera b))  l'abrogazione  della  lettera  s)  del  comma  1  del
presente articolo, per quanto riguarda il riferimento al comitato per
la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie. 
                              ART. 20. 
         (Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri  l'ufficio  di  segreteria
del Consiglio dei ministri nonche' i dipartimenti  ed  uffici  per  i
quali il sottosegretario abbia ricevuto  delega  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri  assicura  la
documentazione e l'assistenza  necessarie  per  il  Presidente  ed  i
ministri in Consiglio; coadiuva  il  sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  curando  gli  adempimenti
preparatori dei lavori del Consiglio, nonche'  quelli  di  esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio stesso. 
                              ART. 21. 
                       (Uffici e dipartimenti) 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 226)). ((12)) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303. 
  6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri sia affidato alla responsabilita' di un  ministro  senza
portafoglio, il capo del dipartimento e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  ministro
interessato. 
  7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro  senza
portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale
della Presidenza. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1)  che  "La  Commissione  nazionale  per  la  parita'  e   le   pari
opportunita' fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  disciplinata  dalla  legge  22
giugno 1990, n.  164,  e'  trasformata  in  organo  consultivo  e  di
proposta, denominato Commissione per le pari opportunita' fra uomo  e
donna, di seguito denominato: "Commissione", presso  il  Dipartimento
per  le  pari  opportunita'  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri". 
                              ART. 22. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) 
                              ART. 23. 
(Ufficio centrale per il coordinamento dell'iiziativa  legislativa  e
                dell'attivita' normativa del Governo) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 
  2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e  per  ciascun
regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala  al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai  fini  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, le  disposizioni  abrogate  o  direttamente
modificate per  effetto  delle  nuove  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento. 
  3.  L'Ufficio  indica  in  rapporti  periodici  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri  e  ai  ministri  interessati  incongruenze  e
antinomie normative relative ai diversi settori legislativi;  segnale
la necessita' di procedere alla  codificazione  della  disciplina  di
materie o alla  redazione  di  testi  unici.  Tali  rapporti  vengono
inviati, a cura della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  alla
Presidenza della Camera dei deputati e  alla  Presidenza  del  Senato
della Repubblica. 
  4.  In  relazione  a  testi  normativi  di  particolare   rilevanza
l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge  e  del
regolamento vigenti. 
  5. Le indicazioni fornite e  i  testi  redatti  dall'Ufficio  hanno
funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore  degli
atti normativi che ne sono oggetto. 
  6. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  al  comma  1
regolamenta l'organizzazione e l'attivita' dell'Ufficio prevedendo la
possibilita' che questo si avvalga di  altri  organi  della  pubblica
amministrazione e promuova forme di  collaborazione  con  gli  uffici
delle presidenze delle giunte regionali  al  fine  di  armonizzare  i
testi normativi statali e regionali. 
  7.  All'Ufficio  e'  proposto  un  magistrato  delle  giurisdizioni
superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un  dirigente  generale
dello Stato o un avvocato dello Stato o un  professore  universitario
di ruolo di discipline giuridiche. 
                              ART. 24. 
(Delega  per  la  riforma  degli  enti   pubblici   di   informazione
                             statistica) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di  legge
ordinaria per la riforma degli enti e  degli  organismi  pubblici  di
informazione statistica  in  base  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)   che   sia   attuato   il    sistematico    collegamento    e
l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche proposte alla raccolta
e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale; 
    b) che  sia  istituito  un  ufficio  di  statistica  presso  ogni
amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome,  e
che gli uffici cosi' istituiti siano posti alle dipendenze funzionali
dell'ISTAT; 
    c) che siano  attribuiti  all'ISTAT  i  compiti  di  indirizzo  e
coordinamento; 
    d) che sia garantito  il  principio  dell'imparzialita'  e  della
completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei
dati; 
    e) che sia garantito l'acceso diretto da  parte  del  Parlamento,
delle regioni, di enti pubblici, di organi dello  Stato,  di  persone
giuridiche di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati  con
i limiti espressamente  previsti  dalla  legge  e  nel  rispetto  dei
diritti fondamentali della persona; 
    f) che sia informato  annualmente  il  Parlamento  sull'attivita'
dell'ISTAT,  sulla  raccolta,  trattamento  e  diffusione  dei   dati
statistici da parte della pubblica amministrazione; 
    g)  che  sia  garantita  l'autonomia  dell'ISTAT  in  materia  di
strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie. 
  2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo  parere
delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia.  Il
Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora
tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. 
                              ART. 25. 
                 (Vigilanza su enti ed istituzioni) 
 
  1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le  cui
funzioni  istituzionali  non  siano  considerate  coerenti   con   le
competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che
siano attribuite alla Presidenza del  Consiglio  medesima  da  leggi,
regolamenti o  statuti,  sono  trasferite  ai  ministri  che  saranno
individuati, in relazione agli specifici settori di  competenza,  con
decreti del Presidente della Repubblica,  adottati  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanarsi  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. La  funzione  di  vigilanza  sul  Consiglio  delle  ricerche  e'
attribuita al ministro  competente  a  presentare  al  Parlamento  la
relazione sullo stato della ricerca scientifica. 
                              ART. 26. 
           (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) 
 
  1. Nell'ambito  del  Segretariato  generale  della  Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri   e'   istituito   il   dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, che sostituisce  la  direzione  generale
delle informazioni,  dell'editoria  e  della  proprieta'  letteraria,
artistica e scientifica e subentra nell'esercizio  delle  funzioni  a
questa spettanti. 
  2. All'organizzazione del dipartimento si provvede  in  conformita'
al coma 3 dell'articolo 21. 
  3. Il relativo ruolo del  personale  si  aggiunge  a  quello  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  ((3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti
dall'applicazione del  comma  3-ter,  realizza  e  promuove  campagne
informative attraverso la televisione,  la  radio,  il  cinema  e  la
stampa quotidiana e  periodica,  volte  a  sensibilizzare  l'opinione
pubblica sulla  illiceita'  dell'acquisto  di  prodotti  delle  opere
dell'ingegno abusivi o contraffatti 
  3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis  sono  utilizzate  le
somme affluite nel capitolo di cui  all'articolo  174-bis,  comma  2,
lettera b),  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e  successive
modificazioni)). 
                              Art. 27. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) 
                              ART. 28. 
               (Capi dei dipartimenti e degli uffici) 
 
  1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di  cui  all'articolo  21
nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio  dei  ministri  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (( tra
le categorie di personale di cui all'art. 18 comma 2.)) 
                              ART. 29. 
                (Consulenti e comitati di consulenza) 
 
  1. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  puo'  avvalersi  di
consulenti  e  costituire  comitati,  di  ricerca  o  di  studio   su
specifiche questioni. 
  2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato
da conferire  a  magistrati,  docenti  universitari,  avvocati  dello
Stato, dirigenti  e  altri  dipendenti  delle  amministrazioni  dello
Stato,  degli  enti  pubblici,  anche  economici,  delle  aziende   a
prevalente  partecipazione  pubblica  o  anche  ad  esperti  estranei
all'amministrazione dello Stato. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). ((5)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12,  comma
5) che l'abrogazione del comma 3 del presente  articolo  "ha  effetto
dalla data di emanazione degli atti  del  Presidente  che  fissano  i
criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di
cui al comma 5 del medesimo articolo 9". 

CAPO V
PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                              ART. 30. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) 
                              ART. 31. 
                      (Consiglieri ed esperti) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). ((5)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). ((5)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). ((5)) 
  4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche'  quelli
relativi a dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche  diverse  dalla
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  o  di  enti  pubblici,  con
qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo  o  di
comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal  giuramento  del
Governo, cessano di avere effetto. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). ((5)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12,  comma
5) che l'abrogazione del commi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo  "ha
effetto dalla data  di  emanazione  degli  atti  del  Presidente  che
fissano i criteri e limiti di cui all'articolo  9,  comma  2,  ed  il
contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9". 
                              ART. 32. 
(Trattamento economico del personale della Presidenza  del  Consiglio
                            dei ministri) 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n.
455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
  2. I dipendenti da amministrazioni  diverse  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione  di
comando  o  fuori   ruolo   conservano   il   trattamento   economico
dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene  attribuita  una
indennita'  mensile  non  pensionabile  stabilita  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con  il  ministro  del
tesoro ai fini di perequazione del rispettivo  trattamento  economico
complessivo con quello spettante al personale di  qualifica  pari  od
equiparata di cui al comma 1. Tale  indennita',  spettante  anche  al
personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari  dei  ministri
senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri  non  puo'  comunque  superare  il  limite
massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985,
n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e  3
del medesimo articolo. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina  con  proprio
decreto, di concerto con il ministro del  tesoro,  gli  uffici  ed  i
dipartimenti della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  cui  si
applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di
cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. 
  4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a  tempo  parziale  e
del personale incaricato di cui alle tabelle A  e  B,  allegate  alla
presente  legge,  nonche'  dei  componenti  del   comitato   di   cui
all'articolo 21, comma 1, e' determinato con decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro. 
                              ART. 33. 
(Personale  dei  corpi  di  polizia  assegnato  alla  Presidenza  del
                       Consiglio dei ministri) 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato
di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro,  viene  fissato
il  contingente  del  personale  appartenente  ai  corpi  di  polizia
assegnato  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   per
l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei  corpi  di
provenienza. 
  2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza  resisi  vacanti  a
seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine. 
  3. 
  La restituzione del personale di cui al presente articolo al  corpo
di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo
successivo riassorbimento. 
                              ART. 34. 
(Oneri relativi al personale  a  disposizione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ed agli  uffici  dei  commissari  del  Governo
                           nelle regioni) 
 
  1. Le amministrazioni e  gli  enti  di  appartenenza  continuano  a
corrispondere  gli  emolumenti   al   proprio   personale   posto   a
disposizione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri.   La
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede  a  rimborsare  i
relativi oneri nei riguardi  delle  amministrazioni  dello  Stato  ad
ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali  e
assume a proprio  carico  le  spese  relative  alla  dotazione  degli
immobili da  destinare  a  sede  dei  commissari  del  Governo  nelle
regioni. 
                              Art. 35. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) 
                              ART. 36. 
(Stato giuridico del personale amministrativo  della  Presidenza  del
                       Consiglio dei ministri) 
 
  1. Per quanto non diversamente disposto dalla  presente  legge,  al
personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei  ministri
si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato. 
  2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni  pubbliche
non statali e da enti pubblici anche economici, e' data  facolta'  di
optare  per  il  mantenimento  della  posizione   assicurativa   gia'
costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale   obbligatoria,
delle forme sostitutive o  esclusive  dell'amministrazione  stessa  e
degli   eventuali   fondi   di   previdenza   esistenti   presso   le
amministrazioni di provenienza. 
                              Art. 37. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) ((5)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12,  comma
5) che l'abrogazione del comma 2 del presente  articolo  "ha  effetto
dalla data di emanazione degli atti  del  Presidente  che  fissano  i
criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di
cui al comma 5 del medesimo articolo 9". 
                              ART. 38. 
                 (Norme per la copertura dei posti) 
 
  1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C,
ed equiparata, di  dirigente  superiore  e  di  primo  dirigente,  in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato a domanda,  nei
limiti della meta' dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle
qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
  2. In sede di prima applicazione della  presente  legge,  l'accesso
alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25  per  cento  dei
posti di cui all'allegata tabella A,  avviene  mediante  il  concorso
speciale per esami previsto dall'articolo 2  della  legge  10  luglio
1984, n. 301, e secondo le modalita' ivi  stabilite,  al  quale  sono
ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio  presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri in possesso  di  laurea  inquadrati  nelle
qualifiche settima e superiori,  nonche'  quelli  con  qualifiche  di
ispettore  generale  e  di  direttore  di  divisione  del  ruolo   ad
esaurimento, purche' alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge gli aventi titolo a partecipare al  concorso  abbiamo  maturato
almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva. 
  3.  Il  personale  delle  qualifiche  funzionali  e  di  quelle  ad
esaurimento, comunque in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
in posizione di comando o fuori ruolo,  viene  inquadrato  a  domanda
nelle  qualifiche  corrispondenti  del  personale  in   ruolo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  nei  limiti  dei  posti  della
tabella B disponibili. 
  4. Il  personale  di  cui  al  comma  3  puo'  chiedere  di  essere
inquadrato,  anche  in   soprannumero   e   previo   superamento   di
esame-colloquio,   nella   qualifica   funzionale   della    carriera
immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente
alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due  anni,
purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
nuova qualifica ovvero, ad esclusione della  carriera  direttiva,  di
un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a dieci anni.  Tale
beneficio non potra' comunque essere attribuito al personale che, per
effetto di norme analoghe, a  quella  prevista  nel  presente  comma,
abbia  comunque  fruito,   anche   presso   le   Amministrazioni   di
appartenenza, di avanzamenti di carriera o  promozioni  a  qualifiche
superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte. 
  5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4  debbono  essere  presentate
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai  commi  1  e  3,  che
debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, provvede una  commissione  nominata  dal
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   e   presieduta    dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con  qualifica  di
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e  composta
da quattro membri effettivi e  quattro  supplenti  di  qualifica  non
inferiore al  personale  da  inquadrare  o  docenti  universitari  di
diritto pubblico.  Tale  commissione  individua  gli  aventi  diritto
all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della
valutazione,   da   effettuarsi   in   base   a   criteri   oggettivi
predeterminati  dalla  commissione  stessa,  dei  titoli   culturali,
professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualita' del
servizio prestato, alla durata  del  periodo  di  effettivo  servizio
presso   la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   nonche'
all'anzianita' maturata presso  le  amministrazioni  e  gli  enti  di
provenienza. 
  7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le  disposizioni
previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8  agosto  1985,
n. 455. 
  8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo  le
operazioni di inquadramento, e quelli  che  tali  si  renderanno  nei
cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio
riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza  del
Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980,  n.  312.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  sono  determinate,
distintamente   per   le   categorie    interessate,    le    materie
dell'esame-colloquio  e  le  modalita'   di   partecipazione   e   di
svolgimento del concorso. 
  9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6  e  8  si  considerano
indisponibili i  posti  da  conferire  mediante  i  concorsi  di  cui
all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455. 
  10. Il personale che abbia presentato domanda di  inquadramento  ai
sensi dei commi 1, 3 e 4  continua  a  prestare  servizio  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso  tra
la data di entrata in vigore della presente legge  e  la  conclusione
del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo  resta  fermo
per tale personale quanto previsto  dall'articolo  8  della  legge  8
agosto 1985, n. 455. 
  11. Nella prima attuazione della presente legge,  al  fine  di  far
fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  potra'  essere   chiamato
personale di altre amministrazioni in posizione di  comando  o  fuori
ruolo anche  in  eccedenza  ai  limiti  relativi  a  dette  posizioni
previsti dalle allegate tabelle, nel  numero  massimo  stabilito  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
ministro del tesoro. 
  12. Per lo svolgimento delle  funzioni  previste  dall'articolo  27
della legge 29 marzo 1983, n. 93, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  si  avvale  del  personale  dirigente  e  di  quello  delle
qualifiche  ad  esaurimento  e  funzionali  in  servizio  presso   il
Dipartimento della funzione  pubblica,  nei  limiti  dei  contingenti
numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al  decreto
del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti
numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si  aggiungono
in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui  alle
tabelle A e B, allegate alla presente legge,  e  del  restante  terzo
alle posizioni di comando e  di  fuori  ruolo  di  cui  alle  tabelle
stesse. 
  13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi
dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in  servizio
alla medesima data,  e'  collocato  a  domanda  nelle  categorie  del
personale non di ruolo previste dalla tabella  1  allegata  al  regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n.  100,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per
l'inquadramento in ruolo del predetto personale. 
                              Art. 39. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) 

CAPO VI
NORME FINALI E FINANZIARIE

                              ART. 40. 
                           (Norme finali) 
 
  1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui  al  comma  5
dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla
organizzazione  di  uffici  cui   siano   preposti   ministri   senza
portafoglio. 
  2. Per la segreteria particolare del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  per  i  Gabinetti  e   le   segreterie   particolari   del
Vicepresidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei  ministri  senza
portafoglio,   nonche'   per   la    segreteria    particolare    del
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
si applicano le disposizioni vigenti. 
  3. Sono abrogate le norme  contenute  nel  regio  decreto-legge  10
luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
riguardanti la costituzione  e  la  disciplina  del  gabinetto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli
di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455. 
  5. Si considerano indisponibili i posti  da  conferire  mediante  i
concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455. 
                              ART. 41. 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, nonche'
dell'articolo 8 della legge 8  agosto  1985,  n.  455,  ivi  compresa
l'applicazione  di  quest'ultima  legge  al  personale  comunque   in
servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso  il
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari
del Governo, e' valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed  in
lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa  si
provvede, quanto a lire 6.000 milioni  per  l'anno  1988  ed  a  lire
34.750  milioni  per  ciascuno  degli  anni  1989  e  1990,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1988,
all'uopo  utilizzando   lo   specifico   accantonamento   "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri", e, quanto a lire 300  milioni  per  ciascuno
degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle  proiezioni  per  gli
anni   medesimi    dell'accantonamento    "Riforma    del    processo
amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio  triennale  1988-1990,
al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1988. 
  2.  Contestualmente  agli   inquadramenti   del   personale   delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo
di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro e' autorizzato a
stornare con propri decreti dai competenti capitoli  degli  stati  di
previsione  delle  amministrazioni  di  provenienza   ai   pertinenti
capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in
godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 agosto 1988 
 
                               COSSIGA 
 
                       DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
                                                           TABELLA A. 
                                           (articoli 30, 31, 32 e 38) 
 
                      ORGANICO DEI CONSIGLIERI 
             DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
    

                                                          Esperti e
                                         Comandati     consiglieri  a
                            In ruolo   e fuori ruolo   tempo parziale
                              ---          ---                ---
 Dirigente generale,
 livello B e C, e                                    \
 qualifiche equiparate...      34*          20       |
 Dirigente superiore.....      55           30        >       104
 Primo dirigente.........      80           45       |
                                                     /
                          ----------------------------
                 Totale..     169           95
                          ============================
(*)  Di  cui  4  riservati  al  personale dirigente dei Commissariati
di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della  presente
legge.

    
 
                                                           TABELLA B. 
                                           (articoli 30, 32, 37 e 38) 
 
               ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
             DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
    

                                          Comandati
                              In ruolo   e fuori ruolo     Incaricati
                                 ---          ---              ---
 Qualifiche ad esaurimento...     31           15       \
 9ª qualifica funzionale.....     61           31       |
 8ª qualifica funzionale.....    123           62       |
 7ª qualifica funzionale.....    193           96       |
 6ª qualifica funzionale.....    282          145        >      30
 5ª qualifica funzionale.....    375          187       |
 4ª qualifica funzionale.....    544          261       |
 3ª qualifica funzionale.....    113           57       |
 2ª qualifica funzionale.....     59           30       /
                             -----------------------------
                   Totale....  1.781          884
                             =============================

    
 
                                                           TABELLA C. 
                                               (articoli 30, 38 e 39) 
 
              ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI 
                      DEL GOVERNO NELLE REGIONI 
    

                                                         Comandati
                                      In ruolo        e fuori ruolo
                                        ---                ---
 Dirigente superiore...............      40                 8
 Primo dirigente...................      80                16
 Qualifiche ad esaurimento.........      16                 4
 9ª qualifica funzionale...........      17                 4
 8ª qualifica funzionale...........      34                 6
 7ª qualifica funzionale...........      31                 6
 6ª qualifica funzionale...........      54                10
 5ª qualifica funzionale...........      44                10
 4ª qualifica funzionale...........      70                10
 3ª qualifica funzionale...........      54                10
 2ª qualifica funzionale...........      58                10
                                     -----------      -----------
                          Totale....... 498                94
                                     ===========      ===========
                                                               ((2a))         

    
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2a) 
  Il D.Lgs. 13 settembre 1991, n. 310  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 1) che "Il ruolo locale del commissariato del  Governo  per  la
provincia  di  Bolzano  istituito  dall'art.  21  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,  n.  327,  e'  trasferito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e  si  aggiunge  alla
tabella C allegata  alla  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  la
dotazione di cui alla  tabella  allegata  al  presente  decreto",  di
seguito riportata: 
                                                             "TABELLA 
                                      (prevista dall'art. 1, comma 1) 
 
ORGANICO DEL PERSONALE DI RUOLO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER  LA
                        PROVINCIA DI BOLZANO 
    

    VII qualifica funzionale ........................... 10
      V qualifica funzionale ........................... 30
     IV qualifica funzionale ...........................  3
    III qualifica funzionale ........................... 10

                                             Totale .... 53"